Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 26-04-2011, n. 16393

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Spada, che chiede il rigetto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il giudice di pace di Pordenone ha prosciolto per remissione di querela R.A. per la seguente imputazione: "del delitto p. e p. dall’art. 594 c.p., per aver offeso l’onore ed il decoro di A. G.A.D., dicendogli: africano torna in Africa a mangiare banane! Scimmia! Reato commesso in (OMISSIS)".

Contro la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Corte di Trieste per violazione di legge, perchè nella specie è in fatto contestata l’aggravante di cui al D.L. 26 aprile 1993, n. 122, art. 3, – L. 25 giugno 1993, n. 205, che rende il reato di competenza del Tribunale collegiale (L. cit., art. 6, e art. 33 bis c.p.p., comma 1, lett. p).

2 – In udienza il difensore comparso ha posto questioni di valutazione del fatto nel contesto. Ma all’evidenza esse non possono essere risolte in questa sede.

Qui si rileva solo che il corso è fondato perchè, a stregua della contestazione di fatto giusta la giurisprudenza citata (Cass., Sez. 5^, n. 19378/05 – CED rv. 231560; 376909/06, 235199 e 38597/09 – 244822), si ravvisa astrattamente l’aggravante.

Il rilievo implica la nullità della sentenza, data la procedibilità d’ufficio, perciò avanti il diverso Giudice competente per materia, il che toglie allo stato rilievo alla causa estintiva.
P.Q.M.

Qualificato il delitto aggravato ai sensi della L. 25 giugno 1993, n. 205, art. 3, annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Pordenone per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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