T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 22-04-2011, n. 3557 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

le;
Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 9 dicembre 2010 e depositato il successivo 20 dicembre il sig. E.L. chiede l’accertamento del proprio diritto ad ottenere l’accesso agli atti relativi alla retribuzione complessivamente erogata a tutti i primari dell’Azienda U.S.L. RM B per il periodo 20022010.

Espone, in fatto, di aver ricoperto l’incarico di responsabile di Unità Operativa Complessa (Primario) del Reparto di Cardiologia del Policlinico Casilino ininterrottamente dall’1 dicembre 2002 a tutt’oggi e, quindi, per circa otto anni. Per tale incarico non ha percepito inizialmente alcun trattamento retributivo aggiuntivo, nemmeno nella misura prevista dal CCNL per le sostituzioni temporanee. Solo successivamente ha avuto quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per brevi sostituzioni, e dunque una retribuzione inadeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto. Ha inoltre subito un grave danno per perdita di chance, conseguente al colpevole comportamento dell’Azienda sanitaria che, dopo aver ripetutamente bandito e espletato l’avviso pubblico, non è stata in grado di procedere alla nomina del responsabile del Reparto di Cardiologia.

Poiché intende azionare una controversia avente ad oggetto il pagamento della retribuzione effettivamente spettantegli per l’attività svolta, ha chiesto all’Azienda sanitaria, con istanza del 25 ottobre 2010, copia dei regolamenti, delle delibere, degli accordi e di tutti gli altri atti aziendali che hanno previsto trattamenti retributivi (retribuzione di posizione variabile aziendale, retribuzione di risultato, di qualità o altro) a livello aziendale in favore dei Responsabili di Unità Operative Complesse alle dipendenze della A.S.L. dal 2002 ad oggi, nonché copia degli atti da cui risultano le retribuzioni complessivamente erogate a tutti i primari della stessa Azienda sanitaria dal 2002 al 2010, anche per verificare il rispetto nella determinazione del proprio trattamento, del parametro costituzionale ( art. 36 Cost.) della quantità e qualità del lavoro svolto.

L’Azienda sanitaria, con raccomandata del 22 novembre 2010, ha affermato che avrebbe rilasciato la documentazione relativa agli atti regolamentari e alle delibere, ma non quella concernente il trattamento economico dei primari. Ha infatti chiarito che tale documentazione non sarebbe stata utile alla causa che ha intenzione di intentare, atteso che la retribuzione varia da primario a primario in relazione a molteplici fattori.

2. Avverso il predetto diniego il ricorrente è insorto deducendone l’illegittimità, avendo un interesse concreto e qualificato a tali documenti che saranno utilizzati dinanzi al giudice del lavoro.

Chiarisce peraltro che, essendo i dati richiesti disponibili su internet relativamente all”anno 2010, la sua richiesta può ritenersi limitata all’arco temporale 20022009.

3. Si è costituita in giudizio l’Azienda USL RM B, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

4. I controinteressati non si sono costituiti in giudizio.

5. Con ordinanza di questa Sezione n. 764 del 27 gennaio 2011 è stata disposta l’estensione del contraddittorio ai soggetti cui fanno riferimento i dati oggetto dell’accesso.

6. Alla Camera di consiglio del 20 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorrente ha adempiuto all’estensione del contraddittorio, così come disposto con ordinanza di questa Sezione n. 764 del 27 gennaio 2011. Solo nei confronti di alcuni soggetti inclusi nell’elenco dei primari, la cui retribuzione complessiva erogata dall’Azienda sanitaria ha costituito oggetto dell’istanza di accesso, la notifica non è andata in porto. Nei confronti di detti soggetti il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di ostensione documentale.

Il ricorso può dunque essere deciso.

Nell’istanza di accesso il ricorrente ha giustificato la richiesta di ostensione documentale con l’intenzione di promuovere una successiva azione volta ad accertare che, in virtù della sua continua adibizione alle funzioni di Primario dell’U.O.C. di Cardiologia del Policlinico Casilino, ha diritto non alle sole voci previste dalla contrattazione collettiva per le brevi sostituzioni, ma al trattamento economico pieno che viene erogato ai Primari. A tal fine ha chiesto di estrarre copia, sia di regolamenti e delibere aziendali che disciplinano tale aspetto economico, sia delle retribuzioni erogate ai primari in servizio presso l’Azienda U.S.L. RM B.

L’Amministrazione sanitaria ha accolto la parte dell’istanza relativa alla documentazione regolamentare e alle delibere aziendali.

Il ricorso deve essere accolto.

L’ accesso ai documenti può essere esercitato – ed è quindi ammissibile il ricorso proposto contro il diniego, espresso o tacito, a riconoscerlo – solo quando è concreta ed attuale l’esigenza dell’interessato di tutelare, a mezzo di esso, situazioni per lui giuridicamente rilevanti. Da questa premessa, da tempo enunciata in giurisprudenza, quest’ultima fa discendere come corollario obbligato che l’accertamento dell’interesse all’esibizione degli atti amministrativi riguardanti il soggetto, che richiede l’accesso, va verificato dal giudice adito con riferimento alle finalità che a mezzo di esso egli dichiara di voler perseguire (Cons.Stato, Ap., 30 aprile 1999 n. 6; IV Sez., 27 agosto 1998 n. 1131 e 8 settembre 1995 n. 688; T.A.R. Lazio, I Sez., 30 dicembre 2002 n. 14756).

In applicazione dei suddetti principi il Collegio, visti gli atti di causa, ritiene che il ricorso portato al suo esame deve essere accolto. Il ricorrente, avendo dichiarato di voler agire in giudizio per il riconoscimento del suo diritto ad una retribuzione rapportata all’attività primariale che assume di aver effettivamente svolto, vanta un interesse concreto ed attuale che lo legittima all’accesso. E’ ben vero, come afferma l’A.S.L. nel rigettare l’istanza, che il trattamento economico del primario varia di caso in caso in considerazione di una serie di fattori, ma sono proprio tali varianti che il ricorrente è interessato a conoscere per impostare la propria linea difensiva dinanzi al giudice ordinario. Né rileva la circostanza che si tratta di atti che rientrano nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego ormai privatizzato atteso che, ai fini dell’accesso, non rileva la loro disciplina sostanziale pubblicistica o privatistica ma per tutti gli atti dell’Amministrazione sussiste la necessità di garantirne la trasparenza, che agevola il concreto perseguimento dei valori costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità. L’Amministrazione non potrebbe dunque negare l’accesso agli atti riguardanti la sua attività di diritto privato solo in ragione della loro natura non pubblicistica.

Non è neppure preclusivo al rilascio della documentazione richiesta la circostanza che la stessa non sia stata indicata nei suoi estremi esatti. Ciò in quanto l’onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell’atto), ma può ritenersi assolto anche solo con l’indicazione dell’oggetto e dello scopo proprio dell’atto in questione ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l’Amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (Cons.Stato, VI Sez., 27 ottobre 2006 n. 6441; T.A.R. Lazio, III Sez., 16 giugno 2006 n. 4667).

Infine, non costituisce un ostacolo al diritto di accesso neanche l’obbligo di tutela della riservatezza dei primari il cui trattamento economico è stato chiesto di conoscere, peraltro ritualmente evocati in giudizio a seguito dell’estensione del contraddittorio e che non hanno ritenuto di doversi opporre in sede giudiziale all’ostensione. E’ noto, infatti, che detto diritto prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente (Cons.Stato, VI Sez., 16 febbraio 2005 n. 504).

7. In conclusione il Collegio, visti gli atti di causa, ritiene che l’istanza ex art. 25 L. n. 241 del 1990 debba essere accolta, con conseguente obbligo di quest’ultima di rilasciare copia della documentazione richiesta dalla ricorrente, riferita ai primari nei cui confronti è stato correttamente esteso il contraddittorio, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Azienda U.S.L. RM B di rilasciare copia della documentazione richiesta nei termini indicati nella parte motiva.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *