Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 26-04-2011, n. 16392

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il Giudice di pace di Pordenone ha assolto B.L. da reati di ingiuria perchè non punibile e di minaccia, per non aver commesso il fatto nei confronti di G.C., costituito P.C., nel corso di una conversazione telefonica.

Contro la sentenza ha proposto appello il Difensore di P.C. per 1 – violazione dell’art. 599 c.p., quanto all’ingiuria;

2 – agli effetti civili della condotta di cui all’art. 612 c.p..

Ha altresì proposto ricorso il Procuratore Generale della Corte di Trieste, per violazione di legge, relativamente al delitto di cui all’art. 612 c.p..

2 – Va preliminarmente rilevato che la parte civile può proporre appello agli effetti civili nel procedimento del giudice di pace giusto l’art. 576 c.p.p., applicabile nel caso ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000 (cfr.: S.U. n. 27614/07, PC in proc. Usta, Cass., Sez. 5^, n. 38699/08, n. 4695/09, n. 35882/09 e da ultimo n. 23726/1, CED rv. 247509).

Nella specie la Parte Civile G. aveva rettamente proposto appello al Tribunale di Pordenone, sicchè a sensi dell’art. 580 c.p.p., il ricorso del P.G. è convertibile in appello.

Tuttavia nelle more (16.3.11) è pervenuta documentazione di remissione di querela da parte dell’offeso e contestuale accettatone della querelata avanti alla Polizia Giudiziaria.

E allo stato va rilevata la causa estintiva.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza per essere i reati estinti per remissione di querela. Condanna la querelata al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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