Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2011) 26-04-2011, n. 16391

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – D.L.M. ricorre contro sentenza della Corte di Campobasso, che il 22.4.10 ha confermato la condanna ad Euro 300,00 di multa con generiche equivalenti, al lui inflitta daL GUP di Larino in giudizio abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale, per ingiuria rivolta a mezzo telefonico a V.P.A., p.u. cancelliere del Tribunale, dicendogli "deficiente, non capisci un casso", "stronzo".

Il ricorso deduce: 1 – violazione dell’art. 157 c.p., perchè il reato era prescritto alla data della sentenza; 2 – violazione artt. 133 e 594 c.p.; 3^ idem, per inosservanza dell’art. 533 c.p., (l’imputato non risulta colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio").

2 – Il primo motivo di ricorso è fondato.

Nella specie il fatto risale al 17.10.01. E, pur aggiunti gg. 28 di sospensione in 1^ grado, il termine prescrizionale risulta decorso il 15.5.09, cioè oltre 11 mesi prima della pronuncia della sentenza di appello.

La causa estintiva va dichiarata, non risultando allo stato causa concorrente di proscioglimento nel merito.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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