Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 26-04-2011, n. 16416 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Brescia ha applicato, con sentenza del 3.11.2010, la pena per richiesta delle parti a S.G., imputato di furto aggravato, ricettazione e guida senza avere conseguito la relativa patente.

Egli, infatti, fu arrestato immediatamente dopo la segnalazione di furto consumato da due persone presso un bar e, grazie al tipo di vettura utilizzato per la fuga, presto identificato a bordo di automobile rubata al cui interno era rinvenuta parte della refurtiva.

Avverso la decisione interpone ricorso il S. dolendosi dell’omessa motivazione circa la condanna per il reato di cui all’art. 116 C.d.S., comma 13, a fronte della compiuta giustificazione per le restanti fattispecie incriminatrici.
Motivi della decisione

E’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poichè l’accusa, come giuridicamente formulata, non può essere rimessa in discussione, in quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato.

Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed anche al versamento della somma a favore della Cassa per le Ammende che si ritiene equo fissare in Euro 1.500.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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