T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 22-04-2011, n. 3545 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Considerato che la controversia de qua esula dalla giurisdizione del giudice adito atteso che, pur avendo ad oggetto l’impugnazione di un bando con il quale è stato indetto un nuovo concorso invece di utilizzare, con lo scorrimento, la graduatoria relativa ad una precedente procedura selettiva, è assorbente la considerazione che si controverte, in ogni caso, del bando (e della graduatoria) relativo al passaggio ad un diverso e superiore livello economico nell’ambito della stessa Area C;

Ritenuto pertanto inconferente il principio, elaborato dalla giurisprudenza sia del giudice della giurisdizione (Cass. civ., S.U., 20 agosto 2010, n. 18812) che di quello amministrativo (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4072), secondo cui in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia conseguenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto infatti che, vertendosi, in ogni caso, di passaggio di livello economico all’interno della stessa Area trova applicazione la regola secondo cui ai sensi dell’art. 68, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, trasfuso nell’art. 63, d.lgs. 20 marzo 2001 n. 165, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’espletamento di un concorso interno per il passaggio da una posizione ad altra nell’ambito della stessa Area (Tar Napoli, sez. IV, 3 agosto 2009, n. 4637);

Ritenuto, per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.;

Considerato, infine, quanto alle spese di giudizio, che può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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