Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 26-04-2011, n. 16414

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.A. è persona offesa nel procedimento a carico di S.B., soggetto di indagine per il reato di diffamazione compiuta mediante interrogazione, letta nel Consiglio Comunale di Imperia; egli sporse querela, ma il PM. ravvisando nei fatti l’espressione del diritto di critica, ha chiesto al GIP presso il Tribunale di Imperia l’emissione di decreto di archiviazione, istanza verso cui il querelante dichiarò di opporsi.

Il GIP accolse l’istanza archiviativa, senza fissare udienza ex art. 414 c.p.p..

Sul punto ricorre la difesa del B. poichè l’omessa fissazione dell’udienza avrebbe potuto giustificarsi soltanto se la notizia di reato fosse stata infondata o, l’opposizione inammissibile, scrutinio carente nel caso in esame.
Motivi della decisione

L’opposizione segnalava che i fatti addebitati dal soggetto di indagine al ricorrente erano "falsi" ed indicava – con analitiche – plurime investigazioni che avrebbero potuto dimostrare l’incontestabile infedeltà della propalazione.

La circostanza in sè esclude, quindi, la possibilità di ravvisare nella condotta incriminata l’esercizio del diritto di critica.

Infatti, non sussiste l’esimente del diritto di critica qualora, anche se inserito nella polemica di natura politica, si attribuisca ad altri un fatto oggettivamente falso, penalmente rilevante e, pertanto, lesivo della sua reputazione.

L’apprezzamento per cui il concedere favori indebiti in cambio di voti rappresenti affermazione di ben scarso peso e gravità riesce giuridicamente errata. Donde l’esclusione del rilievo di infondatezza alla notizia di reato. Dunque l’assunto liberatorio è manifestamente infondato.

Ulteriore patologia affligge il provvedimento: poichè il giudice nulla argomenta al proposito della traccia di indagine, presente nell’atto di opposizione, del tutto pertinente all’istanza e necessaria alla soluzione della vicenda giudiziale.

Donde l’annullamento, per nuovo esame, del decreto impugnato con rinvio al GIP presso il Tribunale di Imperia.
P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio al GIP presso il Tribunale di Imperia per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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