Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 26-04-2011, n. 16389

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’addebito mosso a S.M. consiste nella falsificazione di certificati medici portanti indicazioni di malattia e disconosciuti, nel testo e nella sottoscrizione, dal medico che avrebbe dovuto redigerli: essi furono presentati dal prevenuto per giustificare assenze dall’impiego di dipendente della Polizia carceraria.

Il Tribunale di Roma lo ha condannato il 29.11.2006 ai sensi degli art. 477 (81 cpv.) cod. pen. La Corte territoriale ha confermato tale decisione con sentenza del 6.4.2010.

Il ricorso interposto dalla difesa dell’imputato eccepisce:

– carenza di motivazione sulla natura del reato che, secondo il capo di imputazione, dovrebbe ricondursi alla violazione dell’art. 482 c.p. mancando in esso la precisazione che il medico rivestisse la qualità di pubblico ufficiale, avendo -invece – i giudici ritenuto che l’obiezione difensiva riguardasse la mancanza di determinatezza del capo di accusa;

– erronea applicazione della legge penale per avere disconosciuto il carattere grossolano del falso, che fu agevolmente riconoscibile ed illogicità della motivazione allorquando riporta la fattispecie a "fini illeciti facilmente riconoscibili" non già all’artefazione documentale;

carenza di motivazione nella reiezione della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con l’esperimento di perizia grafica, fondandosi la prova esclusivamente sulla voce della testimonianza di accusa rappresentata dal medico E., apparente redattore delle certificazioni.

In diritto.

Il ricorso è infondato e viene rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nonostante la diversa opinione del ricorrente, l’eccezione si appunta sulla pretesa indeterminatezza del capo di accusa.

Innanzitutto, la sentenza indica nel timbro apparente sul documento l’inequivoca provenienza pubblicistica, risultando l’atto emesso dal Servizio Sanitario Nazionale, in regime di convenzione.

Inoltre, nel vagliare l’eventuale vizio che attinge il capo di imputazione occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale ed escludere le dette nullità ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l’accusa è stata formulata.

In tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, ai fini di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo d’imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa.

L’imputato, proprio sulla base delle contestazioni contenute nel decreto, ha avuto modo di partecipare al processo ed ha anche articolato i motivi di appello (ed ora il ricorso a questa Corte).

Manifestamente infondato è il successivo mezzo che si giova di uno specioso rilievo circa la motivazione volta ad escludere la ricorrenza dell’irrilevanza penale dell’atto che sarebbe integrativo di falso grossolano.

La pronuncia espone chiaramente le ragioni di fatto emergenti dai deposti versati in atti e, soprattutto, la circostanza per cui il timbro apparente sull’atto induceva a seria perplessità circa il riscontro dell’alterazione documentale. In tal senso la contraffazione che, pur essendo imperfetta e riconoscibile da una cerchia di persone, sia tale da comportare per la media delle persone la possibilità (e non solo la probabilità) di inganno, non può ricondursi alla previsione dell’art. 49/477 c.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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