Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 26-04-2011, n. 16387

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.S. è imputato di furto, aggravato ai sensi dell’art. 627 cod. pen., n. 7, per avere sottratto una valigetta lasciata momentaneamente da un medico in un ufficio di un Distretto sociale, ufficio deputato a pubblico servizio.

Il Tribunale lo ha condannato a tale titolo in data 18.1.2007 e la Corte, con motivazione non del tutto chiara, ha confermato la prima decisione il 25.1.2010.

Il ricorso interposto dalla difesa del prevenuto si duole dell’erronea applicazione della norma penale non dovendosi nel fatto ravvisare la contestata aggravante.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e viene rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Come ha affermato questa Corte, a modifica del risalente indirizzo citato nel ricorso, è configurabile l’aggravante prevista dall’art. 625 cod. pen., n. 7, per il caso in cui il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche quando la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d’essere dell’aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici (Cass. Sez. 5, 4 marzo 2008 PG/Koscik CED, Cass. rv.

239390).

A questa lettura si è correttamente attenuta la decisione oggetto del ricorso che, quindi non viene accolto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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