Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 26-04-2011, n. 16386

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Z.A. fu sorpreso da personale presso le casse del Supermercato Coop. Liguria di Genova in possesso di n. 11 bottiglie di whisky che egli non aveva pagato. Egli fu tratto a giudizio e condannato dal Tribunale di Genova il 2.1.2007 per il reato di furto consumato.

La decisione è stata confermata dalla Corte ligure il 20.1.2010.

Con ricorso, personalmente interposto, lo Z. lamenta la scorretta qualificazione del fatto, poichè la costante sorveglianza imponevano la rubricazione di furto tentato e non consumato.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Sussiste il delitto di furto consumato e non tentato allorchè, per le caratteristiche della situazione concreta, il titolare del bene non sia intervenuto prima dell’impossessamento della cosa da parte del soggetto attivo.

Nel caso in esame – come si apprende dalla decisione impugnata – l’accertamento dell’impossessamento avvenne al momento in cui il prevenuto si accingeva ad oltrepassare le casse all’uscita del negozio.

Dunque, il bene, illecitamente sottratto, fu posseduto dal soggetto agente nella piena signoria, nel periodo antecedente all’accesso alle casse del supermercato e tanto rende completa e consumata l’azione furtiva.

La Corte, pertanto, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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