T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22-04-2011, n. 627 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che, in ordine allo speciale rito di cui in giudizio relazionato ad accertare il silenzio inadempimento della P.A. in ordine alla concessione (o meno) della cittadinanza italiana, la difesa della parte ricorrente renda nota l’avvenuta concessione della stessa e che perciò da tale fatto consegue declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciandosi sul presente ricorso, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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