Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 26-04-2011, n. 16385 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.A. è stata condannata dal Tribunale di Bologna in data 10.9.2007 quale colpevole di tentato furto aggravato (giudizio all’esito dell’arresto a cui seguiva ampia confessione).

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato il 26.1.2010 la condanna avverso cui interpone ricorso sia la stessa personalmente sia la difesa dell’imputata, dolendosi della contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui espone i criteri di quantificazione della pena e, segnatamente, il giudizio di comparazione con le attenuanti generiche.
Motivi della decisione

La sentenza di appello erra quando afferma che le attenuanti generiche non sono state concesse: esse sono, invece, state valutate in ragione di equivalenza alla aggravante contestata. Ma si tratta di mera svista, contraddetta, d’altra parte, dalla medesima decisione che, nella parte introduttiva, rammenta il riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, delle attenuanti generiche in via di equivalenza.

L’irregolarità non assume incidenza alcuna nella dinamica argomentativa del provvedimento.

Nel resto la decisione è chiarissima nello spiegare il computo sanzionatorio e la scelta della pena, così come l’applicazione delle attenuanti generiche rinvengono adeguata motivazione, senza lasciare varco a patologia di rilievo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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