T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22-04-2011, n. 625 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuti i motivi di ricorso e le relative controdeduzioni;

Rilevato che l’Amministrazione, in via del tutto autonoma, ha segnalato di volersi rideterminare concedendo al ricorrente quanto richiesto;

Annotato che, alla stregua di ciò, ne consegue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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