Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 26-04-2011, n. 16384 Giudizio abbreviato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Salerno ha confermato, il 19.1.2010, la condanna inflitta, in data 19.3.2008 – all’esito di giudizio abbreviato – dal GUP presso il Tribunale di Salerno nei confronti di C.G., imputato di bancarotta fraudolenta, documentale e patrimoniale.

L’imputato era accomandatario di Sas. FRA.CAR dichiarata fallita il 18.8.2000 (o, secondo il ricorrente, il 25.10.2002). Gli organi di Curatela nulla rinvennero in sede di inventario nel patrimonio societario e riscontarono l’inagibilità del compendio documentale per la ricostruzione dello stesso e del movimento degli affari. Nel corso del procedimento si appurò una ulteriore manovra distrattiva, consistita nell’erogazione alle mogli dei soci di cospicua somma di denaro, operazione connessa con la promessa di acquisto di tre villette, intestata a soggetti esterni alla società.

Con il ricorso si eccepiscono (replicando doglianze che accompagnarono il gravame d’appello):

– inosservanza delle norme processuali (art. 441 c.p.p., comma 6 e art. 422 c.p.p., comma 2 e 3) poichè la perizia disposta dal GUP, dopo l’avvio del rito abbreviato, non venne acquisita agli atti nel rispetto delle forme di legge e, cioè, nel contesto di una formale udienza, ma il relativo elaborato fu materialmente assunto dal giudice agli atti;

– illogicità della motivazione nella lettura delle risultanze processuali, avendo ritenuto che i mutui fossero stati contratti dall’organismo caduto in procedura, quando essi furono accesi sul patrimonio personale delle mogli dei soci, e che le somme erogate a titolo di prestito provenissero dalla fallita società, mentre avevano origine in prestiti di tali R. non nelle sostanze della società fallita; erronea applicazione della legge penale nella fissazione della pena in misura superiore al minimo edittale, senza giustificazione al riguardo.
Motivi della decisione

Se è vero che, in sede di giudizio abbreviato, il giudice deve fissare nuova udienza per l’esame del perito, successivamente al deposito dell’espletata perizia, ai sensi dell’art. 441 c.p.p., comma 5, e deve fissare all’uopo un termine per il deposito della relazione scritta, tuttavia (e tanto è stato correttamente ritenuto dai giudici di seconde cure, assunto su cui conviene il ricorrente, cfr.

Motivi pag. 8), siffatta patologia non ha carattere di assolutezza.

Pertanto, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., essa doveva essere eccepita immediatamente dopo il suo compimento.

Nel caso in esame – come si apprende dalla sentenza impugnata (Sent. pag. 3) – la parte rimase silente sia all’udienza del 5.3.2008 (quando il difensore, prendendo atto del deposito, ha accettato gli effetti dell’atto medesimo) sia a quella del 19.3.2009 in cui si discusse dell’elaborato.

E’ interamente versato in fatto il secondo motivo che vorrebbe raggiungere una diversa ricostruzione del fatto opponendo una lettura alternativa a quella accolta dai giudici del merito.

La decisione qui impugnata si sofferma attentamente nel vaglio dei movimenti finanziari della fallita società ed accerta l’estraneità alla presente vicenda delle contestazioni di usura quanto ai prestiti erogati dai citati R.: riscontra, in ogni caso, le condotte di impoverimento patrimoniale, assunte al di fuori dell’interesse dell’ente fallito. Non deve, ancora, sfuggire che l’addebito principale riguarda, comunque, l’assenza di ogni cespite attivo, pur precedentemente posseduto dalla fallita società, accompagnata dalla fraudolenza documentale e dal silenzio sull’impiego del denaro da parte dell’amministratore.

Manifestamente infondato e generico è l’ultimo motivo.

Esso ripropone quello di appello, senza tenere conto delle risultanze motivazionali del provvedimento impugnato: la sentenza giustifica attentamente la misura della pena inflitta, sottolineando la gravità in concreto dei fatti accertati e non essendovi per il giudice divieto di superare il minimo edittale, superamento assai modesto nel caso in esame.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *