T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22-04-2011, n. 621 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Con il presente ricorso è stato impugnata la rubricata deliberazione del Consiglio Comunale avente il seguente oggetto: "L.R. 16/7/2009 n. 13: individuazione delle parti del territorio comunale soggette all’applicazione della legge, individuazione delle aree industriali in cui è ammessa la sostituzione degli edifici produttivi esistenti, reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde, riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione"; il tutto nella sola parte in cui non si escludono dalla applicazione della detta legge regionale i fabbricati siti alla via Dei Mille n. 6 e alla via Leonardo da Vinci s.n..

2- E’ stato postulato il qui riassunto motivo di censura: violazione del principio di parità di trattamento, difetto di motivazione, erronea valutazione dei presupposti ed eccesso di potere sotto vari profili.

3- Ad introdurre il variegato motivo di cui sopra sono stati consiglieri comunali di minoranza e, per il residuo numerico, alcuni residenti.

4- Si sono costituiti in giudizio sia il Comune intimato sia la soggettività asseritamente controinteressata.

5- Tutte le dette ultime parti, premesse eccezioni comuni di difetto di attiva legittimazione da parte di ogni singola componente il collettivo istante, hanno concluso per la infondatezza del ricorso.

6- All’U.P. del 6.4.2011, la causa, dopo breve discussione, è stata spedita in decisione.

7- Il ricorso è inammissibile: giusta anche l’eccezione di fondo; si possono così tralasciare le questioni di merito.

7.1 – Ed invero i consiglieri comunali istanti non risultano agire in difesa del proprio munus o jus ad officium ma per interessi di carattere generale in ragione di un principio di legalità. Né essi declamano alcuna propria lesione particolare ed ulteriore.

7.2 – I residuali ricorrenti, che non sono consiglieri comunali, declamano quale presupposto utile di rito il solo fatto di essere residenti, non approcciando alcunché di ulteriore, sotto il profilo della lesione e dell’interesse specifico, che sia adatto a legittimare il presente ricorso. Né vi sono lamentele che riguardino possibili diminuzione di valore economico di beni confinanti. Né si intravedono asserzioni di utile vicinitas.

8- Soccorrono sufficienti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il presente ricorso.

Spese di lite compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa e che la segreteria di questo Tribunale, che legge per conoscenza, trasmetta copia integra del fascicolo relativo alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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