Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-07-2011, n. 16193 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello Roma, parzialmente riformando la sentenza impugnata, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato, per giustificato motivo oggettivo, dalla società PUNTO 7 alla dipendente C.C. e per l’effetto condannava la predetta società alla riassunzione di detta lavoratrice o al risarcimento del danno determinato nella misura di quattro mensilità dell’ultima retribuzione. Inoltre, la predetta Corte condannava la società in epigrafe al pagamento in favore della C. della somma di Euro 26217,77 per differenze retributive concernenti la decorrenza del rapporto lavorativo, la prestazione di lavoro straordinario e la retribuzione dovuta in base al CCNL del settore in relazione al riconosciuto quarto livello.

La Corte del merito rilevava, innanzitutto, che la contrazione degli ordinativi, posta a base del licenziamento per giustificato motivo, non risultava provata. Poi, la Corte territoriale, sulla base della considerazione che tra i testi escussi solo la R. aveva con precisione indicato la data d’inizio del rapporto lavorativo, riteneva dimostrato l’assunto della lavoratrice secondo il quale ella aveva iniziato a lavorare nel mese di maggio del 1995 e, pertanto, riconosceva la retribuzione spettante da tale epoca sino al mese di novembre dello stesso anno a partire dal quale la C. era stata retribuita. Inoltre, la Corte di appello accertava, in ragione delle emergenze istruttorie acquisite, che la C. aveva prestato lavoro straordinario pari a 5 ore settimanali e conseguentemente riteneva dovuta la relativa differenza retributiva calcolata in base ai conteggi sviluppati dalla lavoratrice.

Avverso questa sentenza la società Punto 7 ricorre in cassazione in ragione di quattro censure.

Resìste con controricorso la parte intimata. Successivamente parte ricorrente ha depositato dichiarazione, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., comma 2, con la quale ha rinunciato al ricorso nei confronti della resìstente che ha vistato la rinuncia.

Il processo deve essere pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ..

Nulla deve disporsi per le spese a norma dell’ultimo comma del richiamato art. 391 cod. proc. civ..
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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