Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-03-2011) 26-04-2011, n. 16407 Falsità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto 8 febbraio 2010 il GIP presso il Tribunale di Brindisi ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di S.L. + 9, per il delitto di falso per alterazione di una cartella clinica.

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa S.A.R., a mezzo del suo procuratore, evidenziandone la nullità, ai sensi dell’art. 127 c.p.p., comma 5, per non essere stata avvisata della richiesta di archiviazione pur avendone fatta espressa richiesta.

3. Risulta, altresì, pervenuta presso questa Corte, in data 23 febbraio 2011, memoria nell’interesse dell’indagato D.V.P. che si è opposto all’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è, all’evidenza, fondato.

2. La disposizione contenuta nell’art. 409 c.p.p., comma 6, che riconosce espressamente alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione pronunciata all’esito della camera di consiglio, senza che di tale udienza sia stato dato avviso alla medesima persona offesa, non può ragionevolmente essere interpretata nel senso di non riconoscere tale rimedio allorchè, quantunque essa abbia ritualmente richiesto di essere preavvertita dell’eventuale richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, non le sia stato notificato il relativo avviso, previsto dal comma secondo dell’art. 408 c.p.p..

E’ del tutto evidente, infatti, che nella specie si versi in una ipotesi di vizio ancor più grave di quello conseguente all’omesso avviso della udienza davanti al Giudice per le indagini preliminari, all’offeso dal reato che abbia proposto opposizione, in quanto viene ad essere vulnerata la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio prevista dalla legge.

Ne consegue che tale omissione da luogo a nullità del decreto di archiviazione emesso de plano, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 127 c.p.p., comma 5.

D’altra parte, la stessa Corte Costituzionale, già in epoca risalente, ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni sul tema della tutela della persona offesa dal reato cui non venga data notizia della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, nonostante l’espressa domanda formulata nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, concludendo nel senso della necessità di riconoscere, in tale eventualità, alla stessa parte offesa il diritto di proporre ricorso per cassazione, in ragione, appunto, del carattere ancor più radicale – agli effetti della vanificazione del diritto al contraddittorio – che quella omissione presenta rispetto al caso, espressamente disciplinato dal codice, in cui sia stato omesso l’avviso di fissazione della camera di consiglio a seguito di proposizione della opposizione alla richiesta di archiviazione (v Corte Cost, sentenze nn. 353 del 1991 e 413 del 1994; nella giurisprudenza di legittimità, v., fra le tante, Cass., Sez. 2^ 4 luglio 2003, imp. Prochilo e Cass. Sez. 1^ 1^ aprile 2008, p.o. in proc. Bughetto).

3. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato e gli atti vanno trasmessi al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brindisi per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’impugnato decreto e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero del Tribunale di Brindisi per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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