T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22-04-2011, n. 616 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Vista la nota della Questura di Brescia dell’1.3.2011, n. Cat.A 12/Imm./2^ Sez./ Cont./11/FD, con la quale si informa che con provvedimento del 9.2.2011 è stata disposta la revoca dei provvedimenti impugnati con conseguente rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno in formato elettronico per attesa occupazione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *