Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 588/09

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere, rel. ed est.

Stefano Mielli Primo Referendario

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 342/2009, proposto da Uchendu Sunny, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Lorenzon, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

l’Amministrazione dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l’annullamento

del provvedimento Cat. A11.2008/Imm. n. 70/08/Div. Amm. e Soc., emesso il 20.10.2008 dalla Questura di Venezia e notificato il 17.11.2008, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno n. M736328 rilasciato al ricorrente il 12.1.2007 per motivi di lavoro subordinato;

visto il ricorso, notificato il 15 gennaio 2009 e depositato in segreteria il 4 febbraio 2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione dell’interno, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2009 (relatore il consigliere Marco Buricelli), l’avv. Masier, in sostituzione di Lorenzon per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Greco per la P.A.;

premesso che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il presidente del collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex articoli 21 e 26 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e che queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

1.-premesso in fatto che con il decreto in epigrafe il Questore di Venezia ha revocato il permesso di soggiorno a suo tempo rilasciato al cittadino nigeriano Uchendu Sunny evidenziando:

-che in data 7 settembre 2008 lo straniero è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, per la violazione degli articoli 110 c. p. e 73 t. u. n. 309 del 1990 per avere detenuto, trasportato e importato nel territorio italiano, con un suo connazionale, 1,487 kg. di cocaina e che il GIP di Venezia, con provvedimento emesso in data 10.9.2008, ha convalidato l’arresto disponendo, nei confronti dello straniero, la misura della custodia cautelare in carcere, misura tuttora in atto;

-che la condotta sopra citata, che implica collegamenti, nell’ambito sociale, con ambienti e soggetti dediti ad attività illecite, fa ritenere che l’Uchendu rientri nella previsione di cui all’art. 13, comma 2, lettera C) del t. u. n. 286 del 1998;

-che la memoria prodotta dal legale del ricorrente in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto è insufficiente per giustificare una valutazione diversa da quella sopra descritta;

che a sostegno del ricorso è stato sottolineato, in particolare:

-che lo straniero non appartiene ad alcuna delle categorie indicate dall’art. 1 della l. n. 1423 del 1956;

-che l’Uchendu è soltanto imputato del reato di cui all’art. 73, comma 1, del t. u. n. 309/90 e che l’attività illegale contestatagli non può ritenersi accertata giudizialmente;

-che presupposto per poter ritenere un soggetto socialmente pericoloso è l’emissione, nei confronti dello stesso, di una sentenza di condanna per un reato in materia di stupefacenti;

-che il ricorrente dispone di mezzi di sussistenza idonei a garantire il proprio sostentamento;

che l’Avvocatura dello Stato ha concisamente controdedotto chiedendo al Tar di respingere il ricorso;

2.-considerato in diritto che il ricorso è chiaramente infondato e va respinto;

che va premesso che nella specie non trova applicazione l’automatismo di cui al combinato disposto degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del t. u. n. 286 del 1998, ma si fa questione di una revoca di un permesso di soggiorno basata su una valutazione –quella di pericolosità sociale- avente natura discrezionale;

che l’apprezzamento della pericolosità sociale costituisce giudizio caratterizzato da una discrezionalità assai ampia e che il giudizio stesso è sindacabile dinanzi al giudice amministrativo esclusivamente nei casi di illogicità, di carenza dei presupposti e di manifesta incongruità (sull’ampia discrezionalità che contraddistingue la valutazione dell’autorità di polizia in materia v. Cons. St., sezione quarta, sentenze nn. 4731/05 e 5305/04; Tar Veneto, III, sent. n. 1289 del 2008);

che, sempre in termini generali, il giudizio probabilistico e prognostico di pericolosità sociale può reggersi anche solamente su un singolo episodio, sempre che si tratti di fatto idoneo a determinare un notevole allarme sociale, e il giudizio medesimo può anche prescindere da accertamenti già intervenuti in sede penale con sentenza (ancorchè emessa in primo grado);

che, guardando più da vicino la fattispecie in esame, il collegio ritiene che dalla documentazione prodotta in giudizio (v. doc. 3 fasc. P. A.) emerga con chiarezza la gravità e la precisione del quadro indiziario a carico dell’Uchendu, anche alla luce delle modalità dell’azione e della tipologia e del quantitativo dello stupefacente, sicché la valutazione di pericolosità sociale fatta dal Questore di Venezia non risulta illogica ed è stata adeguatamente motivata;

che, per quanto riguarda le circostanze addotte dal ricorrente circa la convivenza con una connazionale e il fatto di essere padre di due figli, indipendentemente dalla insufficienza delle stesse, in considerazione della specificità e gravità del fatto commesso, per superare gli elementi negativi desumibili dalla documentazione in atti e in definitiva per sovvertire la decisione finale dell’autorità pubblica, va rilevato che il Tribunale per i minorenni potrà consentire l’autorizzazione alla permanenza dello straniero in deroga, ex art. 31, comma 3, del t. u. n. 286 del 1998, ove ne ricorrano i presupposti;

che il collegio ritiene che il Questore abbia adeguatamente valutato l’attualità della pericolosità sociale considerando la personalità complessiva dello straniero;

che, in definitiva, risulta sufficientemente giustificata la valutazione di pericolosità sociale posta a base della revoca del permesso di soggiorno;

che le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione dell’interno, nella misura di € 1.500,00 di cui € 300,00 per spese anticipate ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 342/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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