Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-03-2011) 26-04-2011, n. 16381

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 19 aprile 2010, ha quasi integralmente confermato, rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche del 25 gennaio 2008 con la quale P.S. e L. C. erano stati condannati per il delitto di furto aggravato.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, sia pur con diversi atti dei loro difensori, lamentando quale unico e sostanziale motivo l’erronea applicazione di legge, con particolare riferimento al travisamento della prova assunta a mezzo del loro riconoscimento fotografico.
Motivi della decisione

1. I ricorsi non meritano accoglimento.

2. Non può affatto parlarsi, nel caso di specie, di travisamento della prova.

Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, sia ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si faccia uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si ometta la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il Giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (v. Cass. Sez. 4^ 3 febbraio 2009 n. 19710).

Nel caso di specie, invece, il Giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante, è giunto alla medesima conclusione di penale responsabilità.

Al riguardo occorre ulteriormente chiarire che, come più volte precisato da questa Corte (v. da ultimo, Cass. Sez. 3^ 5 maggio 2010 n. 23432), la ricognizione formale di cui all’art. 213 c.p.p., non è, per il principio della non tassatività dei mezzi di prova, l’unico strumento probatorio idoneo alla dimostrazione dei fatti e che, pertanto, il riconoscimento effettuato senza l’osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione non è affetto da patologie processuali, quali la nullità o la inutilizzabilità.

Per rispondere, poi, ai rilievi dei ricorrenti, è sufficiente richiamare in questa sede l’orientamento consolidato secondo cui l’individuazione di un soggetto – sia personale che fotografica – è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione;

pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (v.

Cass. Sez. 6^ 5 dicembre 2007 n. 6582).

In questo senso, quindi, non può essere sindacata in questa sede, in quanto correttamente motivata, la decisione dei Giudici di appello che hanno ritenuto comunque affidabili le dichiarazioni della parte offesa valutando sia la sicurezza mostrata da quest’ultima nel riconoscimento effettuato nel corso delle indagini nell’immediatezza dei fatti, sia il tenore delle risposte fornite nell’escussione nel corso del giudizio e a distanza di anni.

Nè, infine, i rilievi concernenti la capacità dimostrativa della prova possono formare, evidentemente, oggetto di sindacato nel giudizio di Cassazione non rilevando in questa sede il merito della decisione ma solo la correttezza della motivazione (v. Cass. Sez. 5^ 24 maggio 2006 n. 36764).

3. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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