Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-03-2011) 26-04-2011, n. 16379 Bancarotta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 15 febbraio 2010, ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Latina del 26 ottobre 2005, nei confronti di G.N. amministratore unico della Giordano Group s.r.l., dichiarata fallita il (OMISSIS), mantenendo, per quanto d’interesse del presente procedimento, la condanna per bancarotta documentale semplice.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio procuratore, il quale lamenta:

a) la irritualità e illegittimità della dichiarazione di contumacia nel giudizio di primo grado;

b) la mancanza dell’elemento soggettivo del reato ascrittogli;

c) la mancata applicazione del minimo della pena e la mancata concessione dei benefici di legge.
Motivi della decisione

1. Deve, sicuramente, procedersi all’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.

2. Invero, da un lato, non si evidenziano cause d’inammissibilità del ricorso stesso nè, d’altra parte, è possibile giungere, come richiesto dal ricorrente, ad un proscioglimento nel merito, posto che la motivazione della Corte territoriale non è affatto frutto di illogico o contraddittorio ragionamento.

Assorbente, però, è la constatazione che la fattispecie criminosa residualmente addebitata all’imputato (bancarotta documentale semplice, L. Fall., ex art. 217), rispetto all’originaria imputazione, risulta essere ormai estinta per prescrizione.

Applicando, invero, i termini di cui agli artt. 157 e 161 c.p., nel testo previgente la novella della L. 5 dicembre 2005, n. 251, a cagione dell’emissione della sentenza di primo grado in data anteriore alla sua entrata in vigore (26 ottobre 2005), deve affermarsi la prescrizione del reato ascritto all’imputato G., dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado e alla data del 7 maggio 2010 con il consequenziale annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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