T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22-04-2011, n. 607 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerati i motivi di ricorso e le controdeduzioni dell’Avvocatura erariale in relazione alle conclusioni orali di entrambe le parti all’U.P. del 6.4.2011;

Ritenuto quanto segue:

– lo Sportello Unico per l’Immigrazione con l’impugnato provvedimento, di natura vincolata, ha negato il nullaosta al lavoro subordinato ex art. 22 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286 in quanto il cittadino extracomunitario che ne avrebbe beneficiato è stato coattivamente espulso dal territorio nazionale con decreto del Prefetto di Brescia dell’11 agosto 2006;

– in base al decreto di espulsione l’ingresso clandestino è avvenuto ancora nel 2003 e pertanto non è collegabile alla procedura di rilascio del nullaosta;

– costituendo l’espulsione causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno secondo quanto stabilito dall’art. 4 comma 6 e dall’art. 13 comma 13 del Dlgs. 286/1998 la richiesta di nullaosta deve essere accompagnata dalla speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno prevista dalle suddette norme;

– quanto esposto determina l’infondatezza del ricorso non essendo decaduto il decreto espulsivo e non essendovi alcuna speciale autorizzazione in corso (giurisprudenza consolidata e conforme);

– sussistono, comunque, sufficienti elementi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando – respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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