T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22-04-2011, n. 606 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

V.V., il quale aveva richiesto nell’ambito della programmazione dei cd. flussi di ingresso per il 2006, ovvero delle quote numeriche di stranieri ammessi al lavoro stagionale in Italia per quell’anno, il nulla osta al lavoro in favore di un cittadino albanese, certo E.H., ha ricevuto un diniego espresso dal provvedimento meglio indicato in epigrafe, motivato con il richiamo ad una "inammissibilità sui territori Schengen" non meglio precisata che sarebbe esistita a carico dello straniero stesso (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato); avverso tale provvedimento propone in questa sede impugnazione con ricorso articolato in quattro censure, corrispondenti in ordine logico ai tre motivi di cui appresso:

– con il primo di essi, corrispondente alla prima censura a p. 3 del ricorso, deduce violazione degli artt. 4 e 13 del d. lgs. 25 luglio 1998 n°286, nel senso che a suo dire il diniego di nulla osta costituirebbe una sorta di espulsione preventiva non ammessa come tale dalla legge;

– con il secondo motivo, corrispondente alla quarta censura a p. 6 del ricorso, deduce difetto di motivazione, in quanto il provvedimento sarebbe stato disposto senza una "adeguata valutazione" (ricorso, p. 6 quinto rigo);

– con il terzo motivo, corrispondente alle residue due censure alle pp. 4 e 5, deduce infine ulteriore eccesso di potere per difetto di istruttoria, nel senso che l’amministrazione non avrebbe verificato l’identità fra il soggetto segnalato e quella di E.H..

L’amministrazione si è costituita con memoria formale il 18 luglio 2006, domandando la reiezione del ricorso.

La Sezione ha accolta l’istanza cautelare con ordinanza 27 settembre 2007 n°735, fondata sul difetto di motivazione dell’originario provvedimento.

E’ poi pervenuta, il 12 aprile 2008, relazione con documenti, nella quale l’amministrazione ha precisato che la suddetta "inammissibilità Schengen" si riferiva ad una condanna a cinque mesi di reclusione sostituiti dall’espulsione dallo Stato inflitta a E.H. dall’Autorità giudiziaria della Repubblica Ellenica per reati di falsificazione di certificati e di soggiorno illegale commessi in quel Paese.

All’udienza del giorno 6 aprile 2011, da ultimo, la Sezione tratteneva il ricorso in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito precisate.

1. Il primo motivo di ricorso, nella sua assolutezza, è infondato: è sufficiente in proposito osservare come l’ordine di idee sostenuto dal ricorrente, per cui il diniego di nulla osta sarebbe illegittimo in quanto equivarrebbe ad una "espulsione amministrativa preventiva" (ricorso, p. 3 quattordicesimo rigo) che si assume non consentita, finirebbe per svuotare di qualunque significato il provvedimento di nulla osta in quanto tale, perché lo stesso in sostanza non potrebbe mai essere negato. Va invece detto che, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 31 agosto 1999 n°394 comma 1, in sede di rilascio del nulla osta al lavoro l’amministrazione è tenuta alla "verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all’ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato", e a rilasciare il nulla osta stesso, ai sensi del successivo comma 4, solo in assenza dei motivi ostativi in parola.

2. E’invece fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso, incentrato su un asserito difetto di motivazione. In termini generali, è del tutto noto che la motivazione di un qualunque provvedimento amministrativo deve consentire di in modo agevole di ripercorrere il percorso logico seguito nell’emanare il provvedimento stesso: sul principio, si veda per tutte C.d.S. sez. V 11 novembre 2005 n°6347. La regola è intesa in modo ampio, nel senso che la motivazione si considera presente in tutti i casi in cui anche "a prescindere dal tenore letterale dell’atto finale, i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni… della determinazione assunta", come affermato di recente da C.d.S. sez. IV 10 maggio 2005 n°2231; rimane fermo però che tale ricostruzione deve essere non meramente ipotetica o congetturale, e deve fondarsi su elementi posti a disposizione dell’interessato in via contestuale all’emanazione del provvedimento; se invece i medesimi elementi sono resi disponibili solo nel corso del giudizio di impugnazione relativo, si versa in una fattispecie di motivazione a posteriori, non ammissibile se non altro perché lesiva del diritto alla difesa, in quanto introduttiva di temi del tutto sconosciuti al momento in cui il ricorso venne proposto: in proposito, per tutte v. C.d.S. sez. VI 2 maggio 2006 n°2429.

3. Applicando i suddetti principi al caso di specie, è evidente che la motivazione dell’atto impugnato, per cui il nulla osta si nega perché a carico del lavoratore interessato risulta "inammissibilità sui territori Schengen" (doc. 1 ricorrente, quarto paragrafo del corpo dell’atto), non soddisfa i requisiti minimi di legge. A suo esame, è infatti del tutto impossibile capire quale sia il fatto all’origine dell’inammissibilità, che potrebbe fra l’altro essere stato commesso in uno qualunque dei molti Stati europei interessati dall’accordo di Schengen in questione, e quindi è impossibile articolare una difesa circostanziata.

4. A fronte di ciò, l’amministrazione ha chiarito in modo esauriente da cosa l’inammissibilità dipendesse solo con il deposito della relazione 12 aprile 2008, di cui meglio in premesse; i fatti ivi descritti, peraltro, non possono essere valorizzati da questo Giudice, che non può come si è detto tenere conto di una motivazione postuma, salva la possibilità per l’amministrazione di porli a fondamento dell’esercizio dell’autotutela, ovvero, ove come nella specie l’autotutela non vi sia stata, a fondamento di un nuovo esercizio dei propri poteri.

5. Le ragioni della decisione sono giusto motivo per compensare le spese, mentre data la soccombenza dell’amministrazione la stessa va condannata, come per legge, a rifondere l’importo del contributo unificato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento 4 maggio 2007 prot. n°06656553994/Flussi 2006, con il quale il Prefetto di Brescia ha denegato il rilascio del nulla osta al lavoro richiesto dal ricorrente nell’interesse del cittadino albanese E.H.. Compensa per intero fra le parti le spese di lite e condanna il Ministero dell’interno a rifondere a V.V. l’importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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