Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-03-2011) 26-04-2011, n. 16376

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.G. è stato arrestato perchè trovato in possesso di documenti di identità, di soggiorno e nonchè di guida falsificati.

A seguito di giudizio abbreviato è stato condannato dal Tribunale di Milano con sentenza del 10.3.2010. La Corte d’Appello milanese ha confermato il 18.10.2010 la prima decisione.

Ricorre personalmente l’ A. ed eccepisce:

– l’inosservanza della norma processuale in relazione all’omesso espletamento dell’attività istruttoria a cui era stata condizionata la richiesta di rito abbreviato e, cioè l’accertamento presso l’Autorità consolare spagnola e svizzera per la dichiarazione di genuinità della documentazione ritenuta contraffatta, e mancanza di motivazione sul punto e sulla reiezione della analoga istanza in sede di giudizio di appello;

– erronea applicazione della legge penale sia relativamente alla valutazione della condotta del prevenuto e nella reiezione dei motivi di appello, sia quanto al trattamento sanzionatone ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione

E’ infondato il primo motivo.

La decisione impugnata ha motivato sulla adeguata capacità dimostrativa della prova esperita (il deposto testimoniale di Ufficiale di PG., che ha concluso per l’intera contraffazione dei documenti sequestrati al prevenuto, contrariamente alla tesi di quest’ultimo, protesa all’affermazione della loro autenticità; essa si vale di referenti di tipo oggettivo, non già di considerazioni opinabili e soggettivistiche; la medesima deposizione ha escluso che i documenti provassero la cittadinanza spagnola dell’imputato ed ha accertato la falsità della patente di guida asseritamente rilasciata dalla Svizzera all’ A.), tra quelle richieste dall’imputato.

L’imputato non aveva circoscritto la sua istanza istruttoria condizionante a peculiari modalità investigative in tal senso non si ravvisa violazione dei diritti difensivi del prevenuto.

Si trattava, invero, di condizione del tutto generica quanto all’iter da seguire, sicchè l’iniziativa adottata dal Tribunale non si collocava in opposizione all’istanza del prevenuto, non indicando specificamente il tramite per cui pervenire ad asseverare il giudizio di asserita autenticità dei documenti.

La conclusione della Corte territoriale è, pertanto, logica ed adeguata per la dimostrazione della inutilità di ulteriori verifiche.

Inammissibile è il secondo motivo:risulta del tutto generico nella parte in cui utilizza (frutto, probabilmente, di un involontario trascinamento di copia/incolla di altro ricorso) una argomentazione del tutto sfasata rispetto al contenuto della decisione impugnata, riferendosi ad altro episodio, ad altri personaggi ed ad altre prove d’accusa. Ed anche in doglianza circa il trattamento sanzionatone, oggetto di un giudizio di fatto ed incidendo in un perimetro contrassegnato da forte discrezionalità del giudice di merito, appare scevra da vizio di legittimità al cospetto della motivazione apparente a pag. 4 che richiama i parametri di cui all’art. 133 c.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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