Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-03-2011) 26-04-2011, n. 16403

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con Ordinanza 8.4.2009 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia revocava a M.G. il beneficio della liberazione anticipata: questi era stato condannato dal Tribunale di Alessandria perchè responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie in danno di un Sottufficiale della Polizia Penitenziaria.

Delitti commessi in data 9.2.2003, nel corso dell’esecuzione della pena detentiva già inflitta al predetto.

Il M. era stato destinatario del beneficio della liberazione anticipata per 450 giorni, ma il Tribunale di Sorveglianza disponeva la revoca parziale del beneficio medesimo.

Avverso questo provvedimento avanzava ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia, deducendo la violazione di legge e l’illogicità della motivazione, poichè – a sua detta – la commissione di illeciti nel corso della detenzione palesa la resistenza del condannato all’opera di rieducazione, onde la revoca del beneficio doveva estendersi all’intero periodo della sua concessione.

La Corte di Cassazione Sez. 1, con Sentenza del 15.10.2009, accolse il ricorso ed annullò il provvedimento per nuovo esame.

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, quale giudice del rinvio, con Ordinanza 24.3.2010 ha revocato il beneficio della liberazione anticipata per 630 giorni, pari alla intera durata della liberazione maturata.

Ma tale determinazione non soddisfaceva il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello lagunare, donde l’attuale impugnazione che, secondo il ricorrente, lamenta, innanzitutto, motivazione che i reati commessi fossero inconciliabili con le valutazioni positive espresse nei provvedimenti che gli accordarono in passato il beneficio. Si duole, inoltre, dell’errata interpretazione dell’art 624 c.p.p., poichè l’annullamento della Cassazione coinvolgeva l’intero provvedimento e tutti i periodi di liberazione concessi, escludendo la proponibilità di annullamenti parziali e la formazione progressiva del giudicato.

Eccepisce, infine, la violazione dell’art. 54 ord. pen., comma 3, essendo venuto meno il presupposto della positiva valutazione sul perfezionamento dell’opera di rieducazione del condannato.

Con Requisitorie scritte, depositate il 17.12.2010, il Procuratore Generale presso questa Corte (Cons. Salzano) ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca del beneficio dovesse riguardare l’intero provvedimento di liberazione anticipata.

Il Tribunale lagunare ha accolto questa indicazione, accompagnando la propria decisione con adeguata motivazione, fissando la durata sul complessivo arco temporale di espiazione di pena già sofferto, accogliendo il principio per cui il comportamento del condannato palesava la volontà di non partecipare a quella rieducazione che aveva consentito al Tribunale di concedere in precedenza il beneficio, esattamente come ritenuto dal giudice di legittimità.

Le censure mosse al provvedimento scontrano, quindi, con il puntuale (e vincolante) dictum di questa Corte, che decisivamente condiziona il giudizio di esecuzione, anche nella lettura dell’art. 54 dell’Ord. Pen.. Non è dato riscontrare alcun effettivo vizio nell’Ordinanza impugnata.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *