T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22-04-2011, n. 603 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.D., cittadino senegalese, ha richiesto in data 9 dicembre 2005 il rinnovo del proprio permesso di soggiorno per lavoro subordinato (doc. 1 amministrazione, copia di essa) ed ha ricevuto il successivo 28 marzo 2006 il provvedimento di diniego meglio indicato in epigrafe, motivato in base ad una serie di pregiudizi penali a suo carico, e precisamente: la sentenza T. Imperia 18 gennaio 2001 irr. il successivo 16 ottobre di condanna a 200 mila lire di ammenda per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità p. e p. dall’art. 650 c.p., il decreto GIP T. Sanremo 20 luglio 2001 esecutivo il successivo 2 ottobre di condanna a 15 giorni di reclusione e 375 mila lire di multa per i reati di ricettazione p. e p. dall’art. 648 cpv. c.p. e di commercio di prodotti con segni falsi p. e p. dall’art. 474 c.p., la sentenza T. Sanremo 4 ottobre 2001 irr. il successivo 11 dicembre di condanna a mesi uno di reclusione e 100 mila lire di multa per i medesimi reati di cui agli artt. 648 cpv. e 474 c.p., il decreto sempre del GIP T. Sanremo 6 giugno 2002 esecutivo il successivo 6 luglio di condanna a 15 giorni di reclusione e Euro 193 di multa, la sentenza di detto Tribunale 29 giugno 2005 irr. il successivo 30 settembre di condanna a mesi uno di reclusione ed Euro 300 di multa sempre per i reati suddetti, e infine la pendenza di un procedimento penale, sempre avanti il Tribunale di Sanremo e sempre per i reati da ultimo citati. In base a tali elementi, l’amministrazione ha affermato che lo straniero "in seguito alla valutazione delle condanne precedentemente riportate aveva ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno" e "sebbene fosse titolare di un regolare permesso di soggiorno ha comunque continuato a seguire la via dell’illegalità" (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato, corredato di relata di notifica).

Avverso tale provvedimento, M.D. propone in questa sede impugnazione con ricorso articolato in tre motivi:

– con il primo di essi, deduce eccesso di potere per contraddittorietà, dato che, come ammesso dalla stessa amministrazione, le condanne sopra riportate non erano state considerate ostative al precedente rinnovo del permesso di soggiorno stesso;

– con il secondo di essi, deduce violazione dell’art. 4 commi 3 e 5 del d. lgs. 25 luglio 1998 n°286, nel senso che egli, in quanto titolare di regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. ti 4 e 5 ricorrente, copie di esso e della busta paga) e di idoneo alloggio presso un connazionale (doc. ti 6 e 7, copie dichiarazioni in merito), dovrebbe essere considerato in possesso dei requisiti di permanenza sul territorio italiano;

– con il terzo motivo, deduce infine violazione dell’at. 5 del medesimo T.U. in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della sua sopradescritta favorevole situazione quale elemento sopravvenuto, tenendo conto che le condanne subite si riferiscono ad un periodo ormai concluso della sua vita, nel quale per sostentarsi egli era costretto al commercio ambulante di accessori contraffatti.

L’amministrazione si è costituita con memoria formale il 5 giugno 2006; ha poi prodotto relazione con documenti il 5 settembre 2006, in esito all’ordinanza istruttoria 6 giugno 2006 n°1008 della Sezione, ed ha chiesto la reiezione del ricorso, evidenziando come dopo il primo rinnovo fosse intervenuta una ulteriore condanna, a pena più grave di quelle già riportate.

La Sezione stessa, accolta da ultimo l’istanza cautelare con ordinanza 26 settembre 2006 n°1445, all’udienza del giorno 6 aprile 2011 tratteneva il ricorso in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni appresso precisate.

1. Il primo motivo è infondato e va respinto. Esso è incentrato su un presunto eccesso di potere che a dire del ricorrente l’amministrazione avrebbe commesso nel denegare il rinnovo del permesso di soggiorno per cui è causa, atteso che vi sarebbe stato un precedente rinnovo, quello del 4 marzo 2005 (v. doc. 1 amministrazione, copia permesso di soggiorno da rinnovare, ove il dato relativo) all’atto del quale delle condanne riportate essa non aveva tenuto conto.

2. L’assunto, nella sua assolutezza, è infondato. E’ senz’altro vero che alla data del 4 marzo 2005 M.D. aveva già subito alcune delle condanne valorizzate nella motivazione del diniego qui impugnato; è però altrettanto vero che, come correttamente indicato dall’amministrazione (relazione 5 settembre 2006 p. 2 secondo paragrafo lettera a), una nuova se ne era aggiunta, quella inflitta con la sentenza del Tribunale di Sanremo 29 giugno 2005 irr. il successivo 30 settembre di cui si è detto in narrativa (doc. 6 amministrazione, copia di essa). Tanto basta per escludere che l’amministrazione dovesse di necessità determinarsi in modo uguale a quanto fatto in occasione del precedente rinnovo.

3. Il secondo e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente, perché all’evidenza connessi, e sono entrambi invece fondati. Va in proposito premesso, per mera chiarezza, che il ricorrente non ha riportato condanne cui la lettera della legge ricolleghi l’automatico diniego di rilascio, ovvero nella specie di rinnovo, del permesso di soggiorno. In particolare, i fatti di causa sono antecedenti alla modifica legislativa dell’art. 4 d. lgs. 25 luglio 1998 n°286 operata con l’art. 1 comma 22 lettera a) della l. 15 luglio 2009 n°94., che ha reso di per sé rilevante ai fini del diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno le condanne per il delitto p.e p. dall’art. 474 c.p.: a detta norma, nel silenzio della legge, non va all’evidenza riconnessa efficacia retroattiva, in forza del principio generale di cui all’art. 11 disp. prel. al codice civile.

4. E’ quindi necessario valutare il caso concreto, e verificare se il ricorrente, alla luce da un lato dei precedenti penali di cui si è detto e dall’altro della propria condotta di vita possa dirsi persona pericolosa: nel caso di specie, come si vedrà, la risposta è negativa e quindi il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per cui è causa deve qualificarsi illegittimo.

5. Esaminando anzitutto le condanne riportate dal ricorrente, si nota che una di esse riguarda una fattispecie contravvenzionale, il reato p.e p. dall’art. 650 c.p. di inosservanza di taluni provvedimenti dell’Autorità, contestata al ricorrente per non essersi presentato presso la Questura a regolarizzare la propria posizione (doc. 2 amministrazione, copia di essa). Si tratta di un reato di entità molto modesta, che per inciso ammette l’oblazione, e nella maggioranza dei casi, allorquando viene contestato a soggetti muniti di una effettiva difesa tecnica, viene estinto in tal modo col pagamento di una modestissima somma di danaro. Non rappresenta quindi un disvalore tale da far ritenere la pericolosità sociale del condannato.

6. Identica conclusione va raggiunta per gli ulteriori reati per i quali il ricorrente ha riportato condanne. Se si prescinde dall’astratto titolo dei reati medesimi e si leggono i provvedimenti relativi, lealmente prodotti in copia dall’amministrazione (doc. ti 36 di essa), si rileva infatti che essi riguardano tutti episodi- avvenuti dal 1998 al 2001 e localizzati nella Riviera Ligure- di vendita ambulante di accessori moda contraffatti, che riproducono a poco prezzo l’apparenza dei prodotti di marchi prestigiosi: si tratta di condotta che proprio in una delle relative sentenze è definita di "indubbia modesta gravità" (doc. 4 amministrazione, p. 5 terzo rigo), ed è tale anche nel comune sentire, atteso che l’acquisto di siffatti falsi è socialmente a stento sentito come un disvalore di un qualche rilievo.

7. Di contro, se si esamina la situazione personale del ricorrente si deve rilevare quanto si è detto in narrativa e non è contestato nemmeno dall’amministrazione, ovvero che egli disponeva dal 2 novembre 2005, ovvero da prima dell’istanza di rinnovo del permesso che ha dato luogo all’impugnato diniego, di un regolare lavoro a tempo indeterminato quale operaio presso una ditta di Sirmione e di idonea abitazione presso un connazionale, elementi tutti che denotano un incontestabile inserimento sociale e sono antitetici rispetto al concetto di pericolosità (v. copie dei contratti di soggiorno, di lavoro e di locazione nel doc. 1 amministrazione)

8. Si deve pertanto ritenere, accogliendo in proposito le argomentazioni del ricorrente, che i suoi pregiudizi penali, risalenti nel tempo e relativi a fatti commessi in zona lontana da quella di attuale residenza, appartengano ad una fase ormai conclusa del suo percorso di vita, e quindi che egli sia da ritenere socialmente non pericoloso.

9. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, mentre data la soccombenza dell’amministrazione la stessa va condannata, come per legge, a rifondere l’importo del contributo unificato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione prima di Brescia, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento 16 febbraio 2006, con il quale il Questore di Brescia ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n°A321171 presentata dal ricorrente. Compensa per intero fra le parti le spese di lite e condanna il Ministero dell’interno a rifondere a M.D. l’importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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