Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 25-07-2011, n. 16178 Procedimento e sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv. Z. propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento (n. 20/10 del 13 dicembre 2010) con il quale il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso la deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena che dispose l’apertura del procedimento disciplinare a suo carico.

Il ricorso è svolto in quattro motivi. Non risponde il COA intimato.

L’avv. Z. ha depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione

Il ricorrente, facendo riferimento alla giurisprudenza di questa S.C. sul tema, lamenta nel primo motivo che il CNF abbia ritenuto inammissibile (perchè attinente al merito dell’incolpazione) l’eccezione con la quale egli sosteneva l’indeterminatezza (e, dunque, l’inesistenza) dell’incolpazione stessa.

Il secondo motivo impugna il punto della decisione nella quale è dichiarata inammissibile la proposta eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare (ritenendola "classico aspetto di merito").

Il terzo motivo censura la decisione nel punto in cui dichiara inammissibile l’eccezione di nullità dell’avviso d’incolpazione per mancata immediata comunicazione all’interessato del procedimento disciplinare (ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 47), ritenendo che l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.

Il quarto motivo censura il punto della decisione che dichiara inammissibile l’eccezione proposta dal professionista riguardo all’omessa comunicazione al P.M. dell’apertura del procedimento disciplinare.

Il ricorso è fondato.

In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, queste S.U., innovando rispetto ad un risalente orientamento, con la sentenza n. 29294 del 15 dicembre 2008, affermarono che, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 50, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo ( art. 111 Cost., commi 1 e 2), un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale sulla legittimità dell’avvio dell’anzidetto procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione con la quale il locale Consiglio dell’ordine stabilisce d’iniziare il procedimento medesimo.

Successivamente, le stesse S.U., con la sentenza n. 22624 dell’8 novembre 2010 hanno precisato che deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense volto a censurare la decisione con la quale il locale Consiglio dell’Ordine abbia stabilito d’iniziare il procedimento medesimo, restando affidata alla prudenza del Consiglio nazionale forense la valutazione, caso per caso, della circostanza che l’eccezione sollevata dal ricorrente sia attinente, in via esclusiva, alla legittimità della deliberazione contestata.

Quanto alla genericità degli addebiti contestati, quest’ultima sentenza afferma che costituisce presupposto di legittimità della delibera di avvio del procedimento disciplinare una chiara e specifica contestazione dei fatti addebitati, tale da escludere il sospetto di un arbitrario esercizio dell’azione disciplinare e da assicurare la possibilità dell’irrinunciabile diritto di difesa dell’incolpato; spetterà al giudizio di merito, poi, la valutazione dell’eventuale fondatezza d egli addebiti.

Anche le altre questioni poste dal professionista attengono alla legittimità della deliberazione contestata, sicchè esse devono essere valutate dal giudice del disciplinare.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con la conseguente cassazione del provvedimento impugnato. Ricorrono i motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale Forense. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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