Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-03-2011) 26-04-2011, n. 16402 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

na del Cons. Mura) che ha chiesto accogliersi il ricorso.
Svolgimento del processo

La Corte di Cassazione, 1^ sezione, ha annullato in data 9.3.2010, l’ Ordinanza del 9.3.2010 del Magistrato di Sorveglianza di Milano, non ravvisando adeguata motivazione in relazione alla necessità della video – sorveglianza totale del detenuto L.P. (anche nel momento dell’utilizzo della toilette), modalità di espiazione della pena incisiva e bisognevole di peculiare argomentazione di così serrato controllo carcerario, in ragione dei principi affermati da CEDU a dall’art. 27 Cost., comma 2.

Il 9.3.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Milano emetteva Ordinanza con cui veniva accolta l’istanza del detenuto nella parte in cui era finalizzata ad eliminare la video sorveglianza con modalità (in particolare anche durante l’uso della toilette) che possano ledere l’intimità e la sua riservatezza.

Avverso questa Ordinanza ha interposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano dolendosi dell’insufficiente motivazione al cospetto delle spiccate caratteristiche di pericolosità del detenuto.

Il Procuratore Generale (nella persona del Cons. Mura) ha chiesto con requisitorie scritte, l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Non è fondata l’osservazione di questo PG. circa l’omessa motivazione quanto ad esigenze ulteriori rispetto ad atti auto- lesivi, poichè l’Ordinanza impugnata – prendendo atto delle rilevazioni della Direzione della casa di Reclusione di Opera – rammenta i controlli fisici diretti, mediante feritoie ed oblò, ritenuti sufficienti a prevenire possibili aggressioni alla persona del detenuto.

Neppure assumono interesse i motivi di ricorso a fronte del giudicato rappresentato dalla sentenza di annullamento della cassazione, che ha ritenuto inadeguate le motivazioni espresse in precedenza, poichè l’Ordinanza qui inpugnata prende atto del peculiare profilo di pericolosità del detenuto e presenta argomentazione anche sulle modalità alternative alla sorveglianza continuativa, onde deve ritenersi adempiuto l’onere giustificativo richiesto dalla sentenza di annullamento.

Se, poi, la video sorveglianza sia modalità che meno invade la sfera personale del detenuto (e che esplica anche una migliore funzione di prevenzione per atti illeciti), rispetto ai tradizionali ed esistenti metodi di controllo, è valutazione esterna al dictum della decisione rescissoria e che attiene a considerazioni di merito non pertinenti a questa fase del giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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