Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 25-07-2011, n. 16176

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv. C.P. ha proposto appello avverso la decisione del COA di Lecce, con cui gli era stata irrogata la sanzione delle sospensione dall’esercizio della professione per quattro mesi per aver violato gli artt. 5, 6 e 7 del Codice deontologico forense per non aver proposto opposizione avverso ingiunzione ricevuta da un cliente, che gli aveva corrisposto L. 2.000.000 quale fondo spese e lo aveva incaricato di tale adempimento; per aver assicurato lo stesso cliente dello svolgersi della procedura, consegnandogli appunti al riguardo; per avere affermato di aver promosso altro giudizio civile su incarico dello stesso cliente, previa corresponsione di ulteriori L. 1.000.000 quale fondo spese, contrariamente al vero.

Osservava il CNF, in relazione alla relativa eccezione sollevata, che l’assoluzione pronunciata in giudizio penale non aveva riguardato gli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare e pertanto non scalfiva l’autonomia valutativa degli Organi forensi.

La valenza dei fatti ascritti al legale giustificava appieno la sanzione come irrogata.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, l’Avv. C.; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che il presente ricorso presenta una esposizione di fatti di causa assolutamente insufficiente in quanto ci si limita ad affermare che il C. aveva proposto ricorso avverso la decisione del COA di Lecce e che la stessa era stata confermata dal CNF, per cui si inoltrava ricorso a questa Corte.

Manca qualsiasi riferimento ai fatti di causa, all’andamento del procedimento svoltosi in sede disciplinare, alle ragioni che hanno indotto il COA di Lecce ed il CNF a pervenire alla decisione qui impugnata.

Ora la disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, ha il senso di porre la Corte, senza far ricorso ad altri atti, ivi compresa la sentenza impugnata, in condizione di apprezzare compiutamente le censure che vengono mosse alla decisione impugnata e quindi non risponde a ragioni di mero formalismo.

La mancata osservanza di tale precetto comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso, che deve essere pertanto dichiarata.

E’ appena il caso di rilevare che, atteso l’esito del presente ricorso, l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sanzione irrogata risulta assorbita.

Non v’ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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