Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 25-07-2011, n. 16175 Procedimento e sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decisione in data 23.4/22.8.2010, il CNF respingeva l’appello proposto dall’avv. R.M. avverso la decisione del COA di Pescara che gli aveva inflitto la sanzione della censura per non aver dato notizia ad P.A., suo assistito, dell’avvenuto deposito della sentenza concernente il procedimento per cui era stato officiato (art. 40 del Codice deontologico) e per non aver restituito, se non dopo molto tempo e numerosi solleciti, al cliente che ne aveva fatto espressa richiesta il fascicolo processuale in suo possesso (art. 42 citato codice).

Osservava il CNF che l’incolpato per circa tre anni aveva ingiustificatamente omesso di comunicare al cliente l’esito del giudizio; non era risultato alcun elemento atto a dar conto di una lettera del patronato con cui al P. sarebbe stata data notizia del deposito della sentenza, lettera peraltro mai prodotta.

La documentazione peraltro è stata restituita solo dopo una serie non breve di solleciti; non era stata raggiunta poi prova alcuna che il cliente si fosse disinteressato dell’andamento del procedimento.

Il comportamento complessivo dell’incolpato era da considerarsi tale da comportare l’applicazione della sanzione disciplinare adottata.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di tre motivi, l’avv. R.; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Cin il primo motivo, si lamenta omessa pronuncia su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero la preventiva pendenza di analogo esposto nei confronti del P. presso il COA di Roma, conclusasi con delibera di non apertura del procedimento disciplinare, nonchè violazione in via analogica dell’art. 39 c.p.c., n. 3, per avere il CNF rigettato la preliminare eccezione di violazione del principio di prevenzione.

La doglianza non ha pregio, atteso che l’omissione di pronuncia non sussiste in quanto il CNF ha ricordato nella sentenza più volte che il COA di Roma era stato investito della questione ed aveva deliberato nel senso di non procedere nei confronti dei legali interessati.

Risulta evidente che, sia pure implicitamente, il CNF, rilevato che il COA di Roma non aveva aperto alcun procedimento disciplinare nei confronti dei predetti, aveva ritenuto insussistente ogni questione relativa alla pendenza di altro procedimento per gli stessi fatti, atteso che un siffatto procedimento non era mai stato aperto, cosa questa che esclude, seppure in via analogica, ogni violazione dell’art. 39 c.p.c., che non può trovare applicazione nella specie.

Il primo mezzo non può pertanto trovare accoglimento.

Con il secondo motivo, si lamenta omessa valutazione della circostanza decisiva che il R. aveva tempestivamente restituita la documentazione richiesta dal cliente.

La doglianza contrasta in modo assoluto le motivate conclusioni cui, sul punto, è pervenuta la decisione impugnata; invero, in esito ad una ricostruzione argomentata oggettivamente, che la diversa tesi al riguardo di cui al ricorso non vale assolutamente a smentire, il CNF ha accertato che solo dopo molto tempo e molti solleciti la documentazione di causa è stata restituita al cliente, cosa questa che integra l’ addebito contestato e ritenuto sussistente; le argomentazioni di diverso segno prospettate non valgono minimamente a svilire la valenza delle conclusioni raggiunte al riguardo;

conseguentemente il mezzo non può trovare accoglimento.

Con il terzo motivo, ci si duole della omessa valutazione del fatto che il R. aveva tempestivamente informato il cliente circa l’esito del giudizio tramite comunicazione del patronato.

Anche a tale riguardo, devesi rilevare che la decisione impugnata è pervenuta alle opposte conclusioni che sono state poste a base del convincimento dei giudici di secondo grado a seguito di un articolata argomentazione, che ha tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti al procedimento non ignorando la dichiarazione del codifensore, ritenuta recessiva a fronte del complesso degli elementi di segno contrario acquisiti al procedimento.

Va altresì considerato che il motivo in esame non può sfuggire neppure ad una censura di genericità, attesa la estrema approssimazione in cui si incorre nell’accennare ai motivi che contrasterebbero la decisione impugnata.

Anche tale motivo deve essere pertanto respinto e, con esso, il ricorso.

Non v’ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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