T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 22-04-2011, n. 1037 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente espone in fatto di esercitare la propria attività imprenditoriale nel settore della lavorazione dei metalli presso un’officina sita in Via Talete n. 6, nel territorio comunale di Agrate Brianza (MI), al confine con quello di Brugherio e che gli scarichi dello stabilimento confluiscono nel collettore fognario del Comune di Brugherio.

A seguito di sopralluoghi effettuati in data 4.3.98 e 22.4.98, l’A.S.L. 3 di Monza aveva trasmesso in data 17.8.98 una relazione all’attuale ricorrente ed al Sindaco di Agrate Brianza, evidenziando gli interventi necessari a contenere il livello degli agenti inquinanti immessi nella fognatura comunale, a causa dell’eccessiva presenza riscontrata nei campioni prelevati, di piombo, zinco e cadmio.

Con il provvedimento impugnato, richiamata la predetta relazione, è stato ordinato alla ricorrente di sospendere lo scarico convogliato nel suddetto collettore fino all’adozione dei predetti interventi.

Con il presente ricorso sono stati dedotti plurimi motivi d’illegittimità.

Il Comune si è costituito in giudizio, eccependo la sopravvenuta carenza d’interesse dell’istante e chiedendo in ogni caso la reiezione dell’impugnazione.

Osserva al riguardo il Collegio, che può prescindersi dalla definizione dell sollevata eccezione, in quanto il ricorso è infondato nel merito.

1) Con il primo motivo si censurano vari profili di incompetenza sul rilievo che la ricorrente esercita la propria attività sul territorio del Comune di Agrate Brianza, mentre il provvedimento impugnato è stato emanato dal Comune di Brugherio, il quale avrebbe dovuto limitarsi a richiedere l’emanazione di un provvedimento al contermine Comune.

Il motivo è, tuttavia, infondato.

E" invero incontroverso tra le parti che il predetto collettore fognario appartiene al Comune di Brugherio e che lo stesso serve in ogni caso entrambi i Comuni: ne consegue che gli scarichi provenienti dalla struttura produttiva della ricorrente non confluiscono nella fognatura di Agrate, bensì in quella di Brugherio, posto ai confini dello stabilimento: il che radica dunque la sua competenza ad intervenire.

1.2) Il provvedimento impugnato, inoltre, in quanto ordinanza contigibile ed urgente, sarebbe dovuta essere emanata dal Sindaco, e non dal dirigente comunale.

Il provvedimento impugnato non richiama, tuttavia, l’art. 38 della L. n. 142/90, ma la L. n. 319/76, in materia di controllo degli scarichi pubblici e privati, e la L.r. n. 62/85, che attribuisce agli enti locali il relativo potere di vigilanza (cfr. sul punto T.A.R. Lombardia, Brescia, 12.6.2001 n. 423).

Il motivo è dunque infondato.

2) Con il secondo mezzo, che egualmente presuppone che il provvedimento impugnato sia qualificabile quale ordinanza contigibile ed urgente, è stata denunciata la carenza dei presupposti di fatto richiesti per l’adozione di un siffatto provvedimento, non essendo rinvenibili fatti imprevedibili non fronteggiabili con i rimedi ordinari.

Nella specie, tuttavia, la misura adottata è pacificamente ordinaria, per cui la censura dedotta va disattesa.

3.1) Con il terzo motivo, è stata denunciata in via subordinata la violazione del’art. 7 della L. n. 241/90: è peraltro sufficiente a disattenderlo il fatto che il ricorrente, regolarmente invitato, ha partecipato alle operazioni di campionamento e di analisi, che si sono svolte in contraddittorio, con possibilità di verbalizzare eventuali dichiarazioni (V. verbali di campionamento del 4.3.1998 e del 22.4.1998); egli ha inoltre ricevuto, in data 17.8.98, la relazione dell’A.S.L. con l’indicazione degli interventi finalizzati a contenere il livello degli agenti inquinanti.

3.2) Secondo l’istante l’Amministrazione resistente avrebbe, inoltre, violato le norme speciali di cui all’art. 23 c. 3 della stessa L.r. n. 62/1985, secondo cui "qualora gli accertamenti evidenzino la presenza di sostanze dannose per le acque sotterranee, il Sindaco, previa diffida, prescrive la disattivazione dello scarico, fissandone i relativi termini": il provvedimento adottato sarebbe pertanto illegittimo per mancanza della diffida.

Il Collegio rileva per questo aspetto che, fin del 1996, il Sindaco di Agrate aveva intimato alla ricorrente di "adottare tutti gli interventi del caso al fine di evitare il superamento dei limiti", mentre con nota ASL del 17.8.1998, indirizzata anche alla ricorrente, era stata espressamente confermata la necessità di realizzare gli interventi de quo, indicati "nella parte finale della relazione".

Il provvedimento impugnato peraltro non ha imposto la disattivazione "definitiva" ed incondizionata dello scarico, ma ha ribadito la necessità di interventi tecnici per ridurre i valori inquinanti con "tutti i necessari interventi", del che la ricorrente era stata puntualmente informata nel corso del procedimento.

Il motivo è dunque infondato.

4) Con l’ultimo motivo è stata contestata la validità tecnica delle analisi sui prelievi effettuati.

Il motivo si prospetta peraltro generico, essendo stato soltanto affermato che le metodiche a tal fine utilizzate sarebbero "assai discutibili ed inidonee"; contro il visto rilievo opera il fatto che, in occasione della campionatura, la rappresentante della ricorrente non ha formulato specifiche osservazioni.

Deve, infine, respingersi l’argomento avanzato dalla ricorrente in vista dell’udienza di merito, in base al quale l’avvenuto rilascio, in data 28.2.2000, dell’autorizzazione di inizio attività da parte del Comune di Agrate dimostrerebbe la fondatezza del ricorso.

La ricorrente dà atto, infatti, che già in data 30.3.1999, con nota prot. n. 722 l’A.S.L. aveva comunicato di aver dato corso all’esecuzione di interventi di sistemazione degli impianti, in adempimento a quanto disposto nell’ordinanza impugnata nel presente giudizio.

L’autorizzazione rilasciata nel 2000 non comporta dunque alcuna revoca implicita del provvedimento impugnato, atteso che la situazione di fatto, tra il 1998 e il 2000, si è medio tempore modificata a opera dello stesso ricorrente.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della componente tecnica della materia.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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