Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 25-07-2011, n. 16169 Procedimento e sanzioni disciplinari:

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Svolgimento del processo

Con la decisione ora impugnata per cassazione il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte ha rigettato il ricorso proposto dall’avv. D.D. avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, che gli aveva inflitto la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno, ritenendolo colpevole della violazione del disposto degli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice Deontologico.

Il ricorso dell’avv. D. è svolto in otto motivi. Non s’è difeso l’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa. Il D. ha depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il CNF non abbia acquisito tutta la documentazione utile sia a dimostrare l’estinzione del procedimento disciplinare per inutile decorso del termine di riassunzione, sia a verificare la correttezza della decisione del COA riguardo la sua mancata assoluzione, sia a quantificare la sanzione inflitta. Il motivo è articolato sotto il profilo della violazione del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 63, a norma del quale "è in facoltà del Consiglio nazionale di procedere, su richiesta delle parti o di ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l’accertamento dei fatti".

Il motivo è infondato.

In primo luogo in tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, occorre affermare che per effetto della modifica dell’art. 653 cod. proc. pen., disposta dalla L. n. 97 del 2001, art. 1, qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. Sospensione che si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, senza che la ripresa del procedimento disciplinare innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sia soggetta a termine di decadenza (quanto alla prima parte del principio, cfr. in precedenza SU 1 febbraio 2010, n. 2223; SU 25 giugno 2008, n. 17441; SU 8 marzo 2006, n. 4893).

Per il resto, il motivo neppure illustra quali specifici atti sarebbe stato necessario acquisire per una migliore delibazione della vicenda.

Inammissibile è il secondo motivo che, sotto la formale censura del vizio della motivazione ed in maniera peraltro assolutamente generica, chiede alla Corte di legittimità una nuova valutazione del merito dell’incolpazione.

Il terzo motivo sostiene la nullità dell’intero procedimento per violazione dell’art. 42 del citato R.D., a norma del quale le adunanze dei Consigli locali non sono pubbliche.

Il motivo (che riproduce identica questione già formulata innanzi al CNF) è infondato. La decisione impugnata deduce dalla lettura del verbale della seduta del COA che gli esponenti, inizialmente presenti, furono allontanati. Circostanza, questa, non contestata dall’incolpato. Quanto al rilascio della copia degli atti, la decisione impugnata fondatamente afferma che l’esponente ne aveva diritto siccome portatore di un interesse personale giuridicamente rilevante per proporre nei confronti dell’incolpato azioni civili e penali a tutela dei suoi diritti.

Il quarto motivo sostiene l’incomprensibilità della motivazione con la quale la decisione impugnata ha respinto la doglianza secondo cui la citazione per il procedimento disciplinare dovrebbe contenere anche l’elenco dei testimoni da sentire, pena la nullità del giudizio.

Il motivo è infondato, in quanto la decisione, ricostruiti i passaggi del procedimento, ha dimostrato che i testimoni erano stati escussi alla presenza e senza opposizione del difensore dell’incolpato, con la conseguente inconfigurabilità della violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

Il quinto motivo, che ripropone la questione della nullità del procedimento per la sua tardiva ripresa a seguito della cessazione della sospensione derivante dal procedimento penale, è infondato per le ragioni già esposte a proposito del primo motivo.

Il sesto motivo è inammissibile, in quanto richiede alla Corte di legittimità una nuova valutazione degli elementi probatori emersi, in ordine ai quali la decisione motiva in modo congruo e logico.

Altrettanto inammissibile è il settimo motivo che discute della sanzione inflitta, anche in ordine alla quale la decisione ha correttamente motivato.

Inammissibile è l’ottavo motivo, che sostiene la prescrizione dell’azione senza neppure indicare il termine entro cui la stessa sarebbe maturata.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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