T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 22-04-2011, n. 1040 Carenza di interesse sopravvenuta Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso gli esponenti, tutti residenti o domiciliati nelle vicinanze del luogo di installazione dell’antenna oggetto del provvedimento impugnato, si dolgono dell’autorizzazione in questione, lamentandone la illegittimità sotto più profili.

Si è costituita la spa T.I.M. con controricorso.

Con decreto del 19 maggio 2005 è stata accolta la domanda di misura cautelare, fissando la discussione collegiale della domanda medesima al 24 maggio 2005.

A seguito di rinvio, alla Camera di Consiglio del 12 luglio 2005 i ricorrenti hanno rinunciato alla sospensiva facendo presente l’esistenza di trattative in corso con la società avversaria.

In effetti, in data 30.12.2010, è stato versato in atti dalla difesa ricorrente copia dell’accordo raggiunto tra le parti – ricorrenti e T.I.M. spa – nel senso che, la seconda si è impegnata a sospendere, sino al 15.10.2005, le operazioni di installazione dell’antenna e, in cambio, i primi si sono impegnati a rinunciare, a spese compensate, all’istanza di sospensiva e, in caso di positiva individuazione di un nuovo sito, a rinunciare al ricorso, con modalità da concordare in un secondo tempo.

In data 31.12.2010 T.I.M. spa ha depositato agli atti copia della "Comunicazione di fine lavori" datata 15.06.2007 con la quale, in relazione all’autorizzazione unica n. 105/2004, qui gravata, ha reso noto al Comune di Milano di avere interrotto, in data 20.05.2005, i lavori inerenti la predetta autorizzazione, rimuovendo quanto già realizzato e ripristinando l’area allo stato iniziale, con conseguente dichiarazione di ultimazione dei lavori e contestuale richiesta di "archiviazione della pratica, atteso che nel frattempo risulta decorso il termine di cui all’art. 87 comma 10 del d.lgs. n. 259/2003 per l’ultimazione delle opere sospese alla data del 20.05.2005".

Con memoria depositata il 10.01.2011 la difesa ricorrente, pur dando atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, ha insistito per la condanna alle spese della soc. controinteressata costituita (che, a suo dire, avrebbe col suo comportamento processuale impedito che si potesse tempestivamente rinunciare al ricorso).

Ha replicato con ulteriore memoria Telecom Italia spa, rilevando come – una volta scaduto il termine del 15.10.2005 concordato con i ricorrenti per la sospensione dei lavori – la società stessa avrebbe volontariamente prorogato la suddetta sospensione, senza rinvenire alcuna soluzione localizzativa alternativa, sino ad incorrere nella decadenza del titolo autorizzatorio, ai sensi dell’art. 87, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003.

Alla pubblica udienza del 10.02.2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

Ritenuto che, nel processo amministrativo, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9.9.2009, n. 5402; id., 11.10.2007, n. 5355; Cons. St., Sez. V, 6.7.2007, n. 3853; e, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549; id. 05.03.2010 n. 1280).

Ritenuto, altresì, con specifico riguardo al caso in esame, che la suddetta declaratoria ben si attagli all’ipotesi di un mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso, che faccia venire meno l’effetto del provvedimento impugnato e sia tale, quindi, da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (in ciò distinguendosi la ridetta declaratoria di improcedibilità dalla cessazione della materia del contendere, che si verifica allorquando l’Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulli o comunque riformi in maniera satisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso (cfr. sempre Consiglio Stato, sez. V, 05 marzo 2010, n. 1280).

Considerato che, nel caso in esame, è di tutta evidenza l’assenza, per i ricorrenti, di qualsiasi utilità ricavabile dalla definizione dell’odierno giudizio, poiché la sopravvenuta decadenza dal titolo autorizzatorio oggetto di impugnazione – espressamente sancita dall’art. 87, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 in caso di mancata realizzazione delle opere nel termine perentorio ivi assegnato – priva i ricorrenti di qualsiasi interesse ad una decisione dalla quale gli stessi, comunque, non potrebbero trarre alcuna utilità (cfr. in terminis, Consiglio di Stato, Sez. V, 10.09.2010 n. 6549).

Per le precedenti considerazioni, il Collegio dichiara la improcedibilità del ricorso in epigrafe specificato, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Quanto alle spese di lite, il Collegio non ravvisa ostacoli ad una compensazione integrale delle stesse tra le parti costituite, atteso che, l’inutilità della pronuncia si collega ad un chiaro contegno collaborativo di parte controinteressata, i cui effetti non potevano non essere noti alla difesa ricorrente (cfr., a proposito dell’amplissima discrezionalità di cui è espressione la statuizione del Giudice sulle spese del giudizio, Consiglio di Stato, sez. V, 26 agosto 2010, n. 5961; Cons. di Stato, V, 22 giugno 2004, n. 4359; IV, 22 giugno 2004, n. 4471; VI, 17 febbraio 2004, n. 642; IV, 4 febbraio 2003, n. 569).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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