Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-03-2011) 26-04-2011, n. 16305 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l’istanza di riabilitazione avanzata da E.A. K. sul presupposto esclusivo della mancanza del permesso di soggiorno.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato deducendo violazione di legge in quanto tra i requisiti per ottenere la riabilitazione vi era l’adempimento delle obbligazioni civili e il corretto comportamento ma certamente non il permesso di soggiorno.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto in quanto non si ravvisano le condizioni per l’emissione del decreto di inammissibilità, dovendo il tribunale valutare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per ottenere la riabilitazione.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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