T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 22-04-2011, n. 1038 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente impugna il provvedimento del Comune di Milano che ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Il ricorrente espone in particolare quanto segue:

– di versare in situazione personale ed economica di disagio;

– di risiedere da oltre quindici anni nell’alloggio pubblico in Milano viale Faenza n. 1, dove si è trasferito nel marzo 1992 per prestare assistenza alla nonna paterna non autosufficiente assegnataria dell’alloggio;

– di essere egli stesso affetto da grave patologia (diabete mellito) e di essere stato dichiarato invalido al 67% dalla commissione sanitaria per l’accertamento dell’invalidità civile;

– di avere titolo al subentro nell’assegnazione, in qualità di discendente in linea retta dell’assegnatario cui si è ricongiunto per prestargli assistenza, nonché in quanto portatore di patologia con esito infausto;

– di aver partecipato al Bando Casa del 2006 del Comune di Milano, ma ottenendo il rigetto della domanda relativa a causa della mancanza del requisito di cui all’art. 8, comma 1, lett. i) del Reg. Reg. 1 del 2004, in quanto considerato occupante abusivo dell’alloggio negli ultimi cinque anni;

– di aver proposto ricorso amministrativo avverso l’esclusione, che veniva respinto con atto del 17 maggio 2007.

Nei confronti degli atti gravati il ricorrente formula censure di nullità del provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare espone che l’esclusione dalla graduatoria contrasta con la precedente comunicazione con cui il Comune di Milano l’aveva invitato a presentare domanda di partecipazione al bando casa ed è lesiva del diritto di subentro nell’alloggio già maturato dal ricorrente. Inoltre, il provvedimento non considera che nella specie sussistono le condizioni per la deroga ai requisiti richiesti per l’accesso all’ERP prevista dall’art. 15 R.R. n. 1/04 in favore dei soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta senza fissa dimora e vanifica le finalità proprie del servizio di edilizia residenziale pubblica di assicurare un sostentamento alle persone maggiormente bisognose.

Il Comune di Milano si è costituito in giudizio per eccepire l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 1515 del 4 ottobre 2007 è stata respinta la domanda cautelare.

All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

2) Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito, attesa l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

L’art. 8, primo comma lett. i), del Regolamento Regionale n. 1 del 2004 stabilisce che per partecipare all’assegnazione di alloggi è necessario che il richiedente "non sia stato occupante senza titolo di alloggi ERP negli ultimi cinque anni".

Il ricorrente, la cui condizione di occupante abusivo è attestata dal decreto di rilascio notificato in data 11 aprile 2002 e rimasto inoppugnato, assume di avere titolo a partecipare alle procedure di assegnazione, in deroga ai requisiti per l’accesso all’ERP, in quanto appartenente alla speciale categoria protetta di cui all’art. 15, primo comma lett. a), del R.R. n. 1/04.

La norma stabilisce che non è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l’accesso all’ERP, "ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico – sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta senza fissa dimora o soggetti a sfratto esecutivo e che necessitano di assistenza sanitaria domiciliare".

Benché la norma conferisca la facoltà di accedere all’ERP anche a soggetti privi dei requisiti altrimenti necessari, va comunque osservato che la patologia sofferta dal ricorrente (soggetto riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 60%) non consente di ascrivere l’interessato alla particolare categoria dei soggetti individuati dalla disposizione suindicata.

L’affezione diabete mellito non costituisce, fortunatamente per il ricorrente, patologia destinata fatalmente a determinare l’exitus dell’infermo, tanto è vero che nessuna delle certificazioni mediche esibite dall’interessato, pur dando atto delle affezioni di cui lo stesso soffre, attesta espressamente la presenza di malattie a prognosi infausta quoad vitam.

Va anche precisato che l’esponente non ha neppure allegato, né tanto meno documentato, l’ulteriore requisito il cui possesso è prescritto per l’ascrizione alla particolare categoria prevista dalla norma in esame, e cioè la necessità di assistenza sanitaria domiciliare.

Ne deriva che, anche a voler seguire il ricorrente nella ricostruzione del quadro normativo, l’interessato comunque non è in possesso dei titoli invocati come necessari per poter ottenere l’assegnazione immediata dell’alloggio e per essere ammesso in graduatoria in deroga al requisito di cui all’art. 8, lett. i, R.R. n. 1/04.

3) Con altro profilo di censura il ricorrente invoca la sussistenza dei presupposti per il subentro nell’assegnazione dell’alloggio e comunque l’illegittimità dell’omessa valutazione da parte dell’amministrazione dei presupposti per ottenere detto subentro, in qualità di convivente con l’assegnataria dell’alloggio poi deceduta.

I motivi sono infondati.

Va osservato che l’amministrazione non ha mai autorizzato il ricorrente all’occupazione dell’alloggio di cui trattasi ed ha considerato, per tale motivo, l’occupazione priva di titolo.

Tale circostanza emerge dalla documentazione versata in atti.

Ciò precisato, occorre richiamare l’art. 20, comma 5, del R.R. n.1/04 il quale disciplina la procedura amministrativa volta all’emanazione del provvedimento di subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Stabilisce tale disposizione che "il diniego di subentro nell’assegnazione deve essere motivato dall’ente gestore con indicazione dei tempi e delle modalità di ricorso. Avverso il diniego di rinnovo per subentro, è ammessa, entro 30 giorni dal ricevimento del diniego stesso, richiesta di riesame al comune, che si esprime entro 30 giorni dal suo ricevimento. In caso di rigetto della richiesta di riesame, il comune detta il termine di rilascio dell’alloggio che comunque non deve essere superiore a sei mesi".

Da questa norma si ricava implicitamente (ma chiaramente) che il subentro nell’assegnazione non avviene in maniera automatica al momento del decesso dell’originario assegnatario, ma solo attraverso l’emanazione di un provvedimento amministrativo da parte dell’ente gestore (o, in caso di ricorso avvero il diniego opposto da quest’ultimo, da parte del comune) il quale, dopo aver accertato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, conferisce al richiedente lo status di nuovo assegnatario.

Si tratta dunque di un provvedimento avente effetti costitutivi in difetto del quale colui che occupa l’alloggio di edilizia residenziale pubblica non può vantare la qualità di avente titolo all’occupazione.

Questa conclusione è confermata dall’art. 24, comma 1, del medesimo regolamento in base al quale "…si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio di erp senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione o da altro atto della Pubblica Amministrazione".

Nel caso concreto non risulta che il ricorrente avesse inoltrato istanza di subentro nell’assegnazione né, a maggior ragione, che egli avesse conseguito un provvedimento di autorizzazione al subentro; pertanto, trattandosi di fatto non contestato, questo può essere posto a fondamento della decisione, ai sensi dell’art. 64, secondo comma, c.p.a.

Ne deriva che, la riferita situazione di convivenza va ricondotta ad un fenomeno di mera ospitalità, in relazione alla quale l’art. 21, comma 3, del regolamento 2004 n. 1 precisa che "l’ospitalità temporanea non produce effetti amministrativi ai fini del subentro, del cambio alloggio e della determinazione del reddito familiare".

In tal senso, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l’occupazione e il godimento di fatto di alloggi popolari ed economici, in mancanza di un provvedimento di assegnazione, non sono idonei di per sé ad instaurare un valido ed efficace rapporto tra l’ente proprietario o gestore dell’immobile e l’occupante senza titolo (cfr. Cass., sez. I, 29 settembre 2000, n. 12919; in argomento Tar Lombardia Milano, sez. III, 9 novembre 2005, n. 3967).

D’altro canto, in mancanza di uno specifico contratto di locazione in favore del ricorrente la liceità dell’occupazione può discendere solo dalla sussistenza dei presupposti per subentrare nella titolarità dell’alloggio e sul punto il ricorrente prospetta una situazione di durevole convivenza con la nonna – già assegnataria dell’alloggio – configurandola come circostanza idonea a fondare l’occupazione dell’abitazione medesima. Va, però, osservato che il subentro nella titolarità dell’alloggio non integra una situazione di mero fatto, in quanto, già in base all’art. 14 della legge regionale 1983 n. 91 e in virtù della deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lombardia del 26 marzo 1985 n. III/2024, si è stabilito che il subentro nell’assegnazione presuppone che la stabile convivenza degli ospiti con l’assegnatario, da un lato, figuri come residenza anagrafica ed effettivo domicilio per un periodo non inferiore a tre anni, dall’altro, sia nota all’Ente Gestore degli alloggi e sia stata dallo stesso autorizzata (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 17 gennaio 2007, n. 71).

In sostanziale conformità alla normativa previgente, anche il nuovo regolamento regionale n. 2004 n.1, all’art. 20, comma 4, dispone che "possono altresì subentrare nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare non facenti parte del nucleo assegnatario, ma conviventi al momento del decesso dell’assegnatario (…), purché tali soggetti siano stati autorizzati dall’ente gestore secondo la disciplina indicata ai commi 7, 8 e 9 e la durata della convivenza non sia inferiore a tre anni…".

Nel caso di specie, in relazione ai presupposti necessari per configurare un’ipotesi di subentro, va osservato, in primo luogo, che è pacifico che l’ampliamento del nucleo familiare non è stato mai autorizzato dall’amministrazione.

Né ai fini del subentro rileva il riferimento compiuto dal ricorrente alla situazione disciplinata all’art. 20, comma 3, del reg. reg. cit. – nella parte in cui consente il subentro di discendenti in linea retta rientrati nel nucleo familiare originario per finalità di assistenza al congiunto assegnatario – in quanto anche tale fattispecie presuppone una situazione di convivenza con il titolare correlata a finalità di assistenza, che nel caso di specie non risulta adeguatamente documentata e conferisce rilevanza soltanto al periodo di convivenza successivo all’autorizzazione all’ampliamento.

4) Non può, infine, ravvisarsi alcuna contraddittorietà tra il provvedimento di esclusione e la precedente comunicazione con cui il ricorrente era stato invitato a presentare la domanda.

Detta comunicazione è stata inviata al ricorrente, perché il suo nominativo risultava registrato nella banca dati dei soggetti che avevano partecipato, senza successo, al precedente bando di assegnazione; si tratta, quindi, di un generico invito a manifestare il perdurante interesse all’assegnazione di un alloggio popolare, come tale inidoneo a determinare l’insorgere di una situazione di affidamento, tanto più che in tale comunicazione il Comune ha espressamente richiamato e "fatto salvo il possesso dei requisiti di legge".

5) In definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La peculiarità della situazione di fatto sottesa alla controversia in esame consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando,

respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;

compensa per intero le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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