Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 25-07-2011, n. 16164 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con un primo ricorso al T.A.R. per la Sicilia – sez. Catania – il Dott. V.R. e altri chiedevano che fosse dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e dell’Università di pronunziarsi sull’istanza di corresponsione delle borse di studio a loro dire spettanti per la frequenza di scuole di specializzazione della facoltà medica, in epoca anteriore al D.Lgs. n. 257 del 1991 (con il quale è avvenuto il recepimento delle direttiva comunitaria n. 82/76 in materia di formazione specialistica dei medici).

Il ricorso veniva accolto dal T.A.R. con sentenza n. 111/2002, parzialmente riformata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia con decisione n. 634/2002 che confermava nel merito l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di erogazione delle borse di studio.

2. Con successivo ricorso gli originari ricorrenti adivano nuovamente il T.A.R. per la Sicilia – sez. Catania – che con sentenza n. 2901/2004 accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione, ritenuto cosi estinto il credito vantato dai ricorrenti.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari ricorrenti.

L’Amministrazione appellata ha resistito all’impugnazione ed ha proposto altresì appello incidentale impugnando la pronuncia nel capo relativo all’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, pronunciandosi sull’appello, ha dichiarato assorbita l’eccezione di tardività dell’impugnazione incidentale sollevata dalle parti appellanti, ritenendola infondata, ed ha, altresì, rigettato sia l’appello principale che quello incidentale.

4. Avverso questa pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha proposto ricorso per cassazione.

Le parti intimate non hanno svolto difesa alcuna.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso l’Amministrazione ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Osserva l’Avvocatura di Stato che le parti ricorrenti in primo grado avevano richiesto espressamente al T.A.R. il pagamento delle somme da essi rivendicate, mentre la sussistenza di un’attività provvedimentale del Ministero non impediva che la questione appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario. La circostanza che i ricorrenti avessero impugnato il provvedimento di diniego non era in modo alcuno idonea a modificare la qualificazione sostanziale della pretesa che era di diritto soggettivo.

2. Il ricorso è inammissibile.

E’ pur vero – come correttamente osserva l’Avvocatura di Stato – che questa Corte (Cass., sez. un. 4 febbraio 2005, n. 2203; 20 agosto 2009, n. 18501) ha affermato in proposito che la domanda con cui il laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione, chieda la condanna della P.A. al pagamento in suo favore del trattamento economico pari alla borsa di studio per la frequenza di detto corso spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Ma nella specie si era già formato il giudicato esterno sulla giurisdizione a seguito della precedente sentenza definitiva del giudice amministrativo, indicata in narrativa, che, sulla medesima questione, aveva ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo; giudicato che rendeva non più contestabile la giurisdizione del giudice amministrativo nel successivo giudizio nel quale il giudice adito si è pronunciato nel merito accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero.

In proposito questa Corte (Cass.. sez. un., 18 dicembre 2008, n. 2953) ha affermato – e qui ribadisce – che il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice – ordinario ovvero amministrativo – recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto, estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno oggetto di esplicita declaratoria e, quindi, osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti aventi titolo nel medesimo rapporto davanti a un giudice diverso, avendo il giudicato esterno la medesima autorità di quello interno, in quanto corrispondono entrambi all’unica finalità dell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche e della stabilità delle decisioni.

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese in mancanza di costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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