T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 22-04-2011, n. 215 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – Il ricorrente, cittadino albanese soggiornante in Italia, presentava alla Questura di Campobasso istanza intesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, già scaduto. Tale rinnovo veniva rifiutato, sul presupposto della mancata esibizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente insorge, per impugnare i seguenti atti: 1)il decreto prot. 21 cat. A12/2010.IM.II Sez., datato 28.8.2010, emesso dalla Questura di Campobasso e notificato al ricorrente il 22.9.2010, recante il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; 2)ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione di legge, art. 3 della legge n. 241/1990, art. 97 Cost., eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto o insufficienza o incongruenza assoluta della motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta; 2)violazione di legge, art. 2 della legge n. 241/1990, art. 26 del D.Lgs. n. 286/1998; 3)violazione di legge, art. 13 comma 7 del D.Lgs. n. 286/1998, art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, carenza di motivazione, falsità dei presupposti, illogicità; 4)violazione di legge, artt. 7, 8, 10 e 10bis della legge n. 241/1990, eccesso di potere nelle figure del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione; 5)violazione di legge, art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998, art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti, carenza della motivazione; 6)violazione di legge, artt. 6 comma 5 e 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998, eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, illogicità manifesta, grave ingiustizia, carenza di motivazione; 7)violazione di legge, artt. 5 e 6 comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998, eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta; 8)violazione e falsa applicazione di norme di legge, art. 22 comma 11 del D.Lgs. n. 286/1998, in combinato disposto con l’art. 13 del D.P.R. n. 334/2004 e gli artt. 89 della Convenzione Oil n. 143/1975, ratificata in Italia con legge n. 158/1981, eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto istruttorio, erroneità dei presupposti e carenza di motivazione.

Con successive note di deposito, il ricorrente produce il contratto di assunzione e la dichiarazione del datore di lavoro.

Si costituisce l’Amministrazione statale intimata, deducendo, anche con successiva memoria, l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Con il decreto presidenziale n. 251 del 2010, è accolta l’istanza cautelare provvisoria. Con l’ordinanza collegiale n. 264 del 2010, questa Sezione sospende in via cautelare gli effetti del provvedimento impugnato.

Con l’ordinanza presidenziale n. 19 del 2011, sono disposti incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione resistente non dà esecuzione.

All’udienza del 23 marzo 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato.

III – Con il provvedimento impugnato, datato 28.8.2010, la Questura di Campobasso nega al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sul presupposto della mancata esibizione della documentazione relativa al contratto di soggiorno e delle bustepaga dell’anno 2010. Il ricorrente, purtroppo, è stato alquanto intempestivo nel dimostrare di aver lavorato, benché saltuariamente, nel 2010, nonché di possedere un contratto di lavoro a tempo determinato (prorogabile per successivi periodi) e di aver provveduto, negli otto anni di permanenza in Italia, a procurarsi i mezzi di sussistenza.

Tuttavia, prescindendo dagli aspetti di merito della vicenda, è evidente che l’Amministrazione, nel caso di specie, abbia tralasciato di curare alcune delle necessarie garanzie che devono accompagnare il procedimento di diniego del permesso di soggiorno. La stessa, poi, non ha esplicitato a sufficienza le ragioni dell’assunta decisione, limitandosi al mero richiamo delle norme disciplinanti la fattispecie. La carenza di motivazione dell’impugnato provvedimento non è rilevante solo per i suoi profili formali, bensì anche per quelli sostanziali.

Invero, il ricorrente è un cittadino albanese soggiornante in Italia da diversi anni, che ha sempre svolto attività lavorative, ancorché saltuarie, e ha sempre percepito un reddito utile al proprio mantenimento. Per un disguido – forse anche riconducibile alla temporanea difficoltà di trovare un nuovo lavoro in Italia – il medesimo ha omesso di allegare la documentazione necessaria per il rinnovo del permesso di soggiorno. Il disguido, in via presuntiva, potrebbe essere ascritto persino al disorientamento causato nel ricorrente dal fatto che la Questura – disattendendo quanto previsto dall’art. 13, comma settimo, del D.Lgs. n. 286/1998 – non ha interloquito con il medesimo utilizzando atti redatti nella sua lingua madre, bensì soltanto atti scritti in italiano e in inglese. Anche a voler ammettere che, in otto anni di permanenza in Italia, il ricorrente abbia acquisito una sufficiente pratica della lingua italiana, è difficile pensare che abbia raggiunto un grado di conoscenza tale da consentirgli di leggere e comprendere la letteratura burocratica italiana. Ad ogni modo, tale carenza non si riverbera in un vizio di legittimità, atteso che la citata normativa consente, in via subordinata, di surrogare le comunicazioni in lingua madre, con quelle in inglese, francese o spagnolo.

Risulta dagli atti che l’Amministrazione abbia formalmente chiesto al ricorrente l’integrazione documentale, ma lo ha fatto mediante la comunicazione di preavviso del diniego, redatta ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, di guisa che il momento partecipativo e collaborativo della fase istruttoria è stato sovrapposto (e confuso) con il momento del preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. L’Amministrazione ha dato al ricorrente la possibilità di ovviare all’omessa allegazione e, nel contempo, lo ha preavvisato dell’imminente diniego, saltando così un passaggio intermedio, quello della collaborazione istruttoria. Infatti, l’Amministrazione non ha verificato – o, se lo ha fatto, non ne ha dato menzione nel provvedimento impugnato – se il ricorrente avesse diritto all’ottenimento del permesso di soggiorno ad altro titolo, come previsto dall’art. 37 comma sesto del D.P.R. n. 394/1999. Invero, anche l’art. 5 comma quinto del D.Lgs. n. 286/1998 prevede che il diniego del permesso di soggiorno non possa essere pronunciato, qualora sopravvengano elementi che ne consentano il rilascio e prescrive, peraltro, che si debba tener conto, nella valutazione complessiva, della durata del soggiorno dello straniero sul territorio nazionale. Tale normativa fa chiaramente intendere che l’Amministrazione – prima di adottare un provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno a uno straniero che vive e lavora da otto anni in Italia, sulla base del mero inadempimento di un obbligo di allegazione – debba vagliare bene tutte le circostanze che possano legittimare il favorevole scrutinio dell’istanza (cfr.: T.A.R. Liguria Genova, II, 16.12.2004 n. 1715). Invero, un provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti di uno straniero incide sul fondamentale diritto della persona di soggiornare e circolare nel territorio italiano e deve essere, pertanto, accompagnato da speciali garanzie procedimentali. E’ illegittimo il provvedimento di diniego motivato sul presupposto – formale – della mancata presentazione della documentazione, piuttosto che su quello – sostanziale – dell’accertata mancanza del possesso dei requisiti e titoli necessari per il rinnovo (cfr.: T.A.R. Calabria Catanzaro I, 25.3.2002 n. 642). A maggior ragione, nel caso di uno straniero che soggiorni da otto anni sul territorio italiano con regolari permessi – stante la posizione di diritto tutelato del soggetto interessato – non è sufficiente motivare il diniego con clausole di stile o espressioni laconiche e ripetitive, proprio perché sussiste in capo all’Amministrazione il dovere di ovviare all’eventuale carenza di documentazione, anche mediante un supplemento istruttorio, quale previsto dall’art. 6 comma quinto del D.Lgs. n. 286/1998, e di esprimere con chiarezza e adeguatezza, nella motivazione del provvedimento, gli argomenti posti a sostegno del diniego (cfr.: Cons. Stato VI, 6.4.2010 n. 1910).

In conclusione, i motivi del ricorso sono da ritenersi fondati. L’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato porrà l’Amministrazione resistente nelle condizioni di determinarsi nuovamente in ordine all’istanza del ricorrente, verificando – con le tutte le necessarie garanzie procedimentali – la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente.

IV – Il ricorso quindi deve essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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