Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 16329 Azioni a difesa della proprietà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 13 giugno 2005, ha respinto la domanda di negatoria servitutis avanzata dagli attori B.A. e A.D. e, in accoglimento della riconvenzionale proposta dal convenuto A.S., ha accertato l’esistenza della domandata servitù di transito; inoltre, ritenuto, sulla scorta della espletata c.t.u., che la chiusura del vano scale era già stata effettuata dal padre dei fratelli A., pur successivamente alla donazione del 23 dicembre 1977, che aveva anche realizzato una nuova scala per consentire l’accesso indipendente all’appartamento degli attori, utilizzando un vano di proprietà di A.S., e che appariva inopportuno ed antieconomico il ripristino della, situazione quo antea, ha dichiarato l’illegittimità della chiusura del vano scala e condannato A.S. al pagamento dell’importo di Euro 2.814,69;

che la Corte d’appello di Brescia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 15 maggio 2009, ha accolto per quanto di ragione l’appello di B.A. e di D. A. e, per l’effetto, ha condannato A.S. a ripristinare il vano scala comune nella situazione in cui si trovava al momento della citata donazione, mentre ha confermato nel resto l’impugnata pronuncia, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso A.S., con atto notificato il 22 gennaio 2010, sulla base di un motivo;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che la Corte di Brescia, nell’accogliere il secondo mezzo di gravame, abbia implicitamente disatteso la sollevata eccezione di inammissibilità per difetto di specificazione, così allontanandosi dal principio secondo cui deve ritenersi inammissibile l’atto di appello che non contenga specifici motivi di impugnazione e che, in particolare, non contenga argomentazioni chiare ed univoche da contrapporre a quelle di cui alla sentenza impugnata;

che il motivo – scrutinabile nel merito, perchè corredato da rituale quesito di diritto ex art. 366-bis cod. proc. civ. – è infondato;

che, invero, con il secondo mezzo di gravame gli appellanti non si sono limitati ad una generica doglianza, ma hanno specificamente evidenziato la contraddittorietà in cui era caduta la sentenza di prime grado, sul rilievo che la stessa da un lato aveva affermato l’illegittimità dell’utilizzo del vano scala, ma dall’altro non aveva pronunciato in conformità, ritenendo inopportuno il ripristino, laddove – secondo gli appellanti – A.S. avrebbe dovuto essere condannato alla rimessione in pristino, non essendovi alternativa, attesa l’illiceità della trasformazione del vano scala;

che, pertanto, correttamente la Corte di Brescia ha scrutinato nel merito il motivo, ritenendolo provvisto dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 342 cod. pro. civ., e ciò attese l’esposizione, con sufficiente grado di specificità, delle ragioni sulle quali si fondava il gravame e la contrapposizione, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, di quelle degli appellanti, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime;

che, quindi, il ricorso deve essere rigettate – che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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