Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-03-2011) 26-04-2011, n. 16400 Durata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to.
Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza della Corte d’Appello di Palermo in data 18.10.2010, con la quale veniva rigettata un’istanza di scarcerazione per decorrenza del termine di custodia cautelare proposta nell’interesse di M.G..

Il ricorrente deduce violazione degli artt. 303 e 304 cod. proc. pen. nell’essere stata ritenuta legittima la sospensione del termine di custodia cautelare disposta con provvedimento in data 22.3.2010 del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo, in corrispondenza del periodo di novanta giorni per il quale il Presidente del Tribunale di Palermo in data 30.9.2009 prorogava il termine per il deposito della sentenza di condanna emessa il 16.7.2009 nei confronti del M., e rituale l’adozione del predetto provvedimento in mancanza di preventivo contraddicono.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente, premesso che il provvedimento di sospensione del termine di custodia cautelare veniva motivato dal Giudice per l’udienza preliminare richiamando un orientamento giurisprudenziale per il quale la citata sospensione comprenderebbe anche l’eventuale proroga del termine di deposito della sentenza, in quanto disposta con atto avente natura giurisdizionale e non meramente amministrativa, osserva che quest’ultimo assunto è erroneo alla luce del diverso indirizzo per il quale la proroga di cui sopra ha unicamente la funzione di concedere al giudice estensore di redigere la motivazione in tempi adeguati senza incorrere in conseguenze di carattere disciplinare, e quindi natura esclusivamente interna all’attività dell’ufficio giudiziario, tanto da non avere quale effetto il prolungamento del periodo fissato per il deposito della sentenza; e sotto altro profilo richiama le più recenti pronunce giurisprudenziali per le quali, in linea con il principio di normale necessità del previo contraddittorio per l’adozione dei provvedimenti in materia di libertà personale accolto dalle Sezioni Unite, la sospensione del termine di custodia cautelare non può essere disposta de plano, come viceversa accaduto nel caso in esame.

Prescindendo dai prevalenti orientamenti giurisprudenziali richiamati nell’ordinanza oggetto di ricorso, secondo i quali per un aspetto il provvedimento di sospensione del termine di custodia cautelare può essere adottato anche con riferimento al periodo di proroga del termine per il deposito della motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 154 disp. att. cod. proc. pen., comma 4 bis, norma integratrice di quelle codicistiche (Sez. 1, n. 43813 dell’8.10.2008, imp. Casula, Rv. 241557; Sez. 5, n. 20822 del 31.3.2009, imp. Federico, Rv. 243943), e per altro la necessità del previo contraddittorio è esclusa per tale provvedimento dalla mancanza di effettivi margini di discrezionalità nella decisione su una sospensione derivante ex lege dal precedente ed insindacabile provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione della sentenza (Sez. 6, n. 34453 del 12.6.2006, imp. Osezele, Rv. 235286; Sez. 2, n. 8358 del 30.1.2007, imp. Venosa, Rv.

235833; Sez. 4, n. 42703 del 28.6.2007, imp. Hamidovic, Rv. 237899;

Sez. 2, n. 35324 del 16.5.2007, imp. Bianco, Rv. 237851; Sez. 1, n. 74 del 18.12.2008, imp. Minardi, Rv. 242579; Sez. 5, n. 40051 dell’8.5.2009, imp. Zagaria, Rv. 244744; tanto nel solco del principio incidentalmente affermato da Sez. U, n. 40701 del 31.10.2001, imp. Panella, Rv. 219948 in tema di deroghe all’esigenza del contraddittorio), assorbente è nel caso di specie la considerazione per la quale il ricorrente non impugnava a suo tempo il provvedimento di sospensione del termine di custodia cautelare del 22.3.2010, ma, presentata successiva istanza di scarcerazione, interponeva avverso l’ordinanza in data 18.10.2010, con la quale la Corte d’Appello di Palermo rigettava detta istanza, l’atto di appello la cui reiezione dava luogo al ricorso oggi esaminato. L’ordinanza di sospensione del termine è invero autonomamente appellabile ai sensi dell’art. 304 cod. proc. pen., comma 1; e, come questa Corte ha avuto infatti già occasione di affermare (Sez. 5, n. 8438 del 23.1.2007, imp. Manzi, Rv. 236256), il mancato esercizio di tale facoltà di impugnazione preclude all’interessato la possibilità di rimettere in discussione le ragioni poste a sostegno della predetta ordinanza, in quanto riferite ad un giudizio prognostico non sindacabile in sede successiva.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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