Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-03-2011) 26-04-2011, n. 16399 Scarcerazione per decorrenza termini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza della Corte d’Appello di Palermo in data 18.10.2010, con la quale veniva rigettata un’istanza di scarcerazione per decorrenza del termine di custodia cautelare proposta nell’interesse di G.V..

Il ricorrente deduce violazione di legge nell’essere stata ritenuta legittima la mancata instaurazione del preventivo contraddicono rispetto al provvedimento in data in data 22.3.2010 con il quale il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo, preso atto del precedente provvedimento del 30.9.2009 con il quale il Presidente di quel Tribunale prorogava di ulteriori novanta giorni il termine per il deposito della sentenza di condanna emessa il 16.7.2009 nei confronti del G., disponeva per un periodo analogo la sospensione del termine di custodia cautelare.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente rileva che il provvedimento impugnato, come riconosciuto da giurisprudenza minoritaria ma conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, viola l’art. 111 Cost. e l’art. 6 Cedu laddove in quanto dette norme impongono il preventivo contraddittorio per i provvedimenti in materia di libertà che non abbiano natura di atti a sorpresa, e, quindi, laddove l’indagato sia già sottoposto a misura cautelare.

Prescindendo dal prevalente orientamento giurisprudenziale richiamato nell’ordinanza oggetto di ricorso, per il quale la necessità del contraddittorio è esclusa nella situazione in esame dalla mancanza di effettivi margini di discrezionalità nella decisione su una sospensione del termine di custodia cautelare derivante ex lege dal precedente ed insindacabile provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione della sentenza (Sez. 6, n. 34453 del 12.6.2006, imp. Osezele, Rv. 235286; Sez. 2, n. 8358 del 30.1.2007, imp. Venosa, Rv. 235833; Sez. 4, n. 42703 del 28.6.2007, imp. Hamidovic, Rv. 237899; Sez. 2, n. 35324 del 16.5.2007, imp. Bianco, Rv. 237851; Sez. 1, n. 74 del 18.12.2008, imp. Minardi, Rv. 242579;

Sez. 5, n. 40051 dell’8.5.2009, imp. Zagaria, Rv. 244744; tanto nel solco del principio incidentalmente affermato da Sez. U, n. 40701 del 31.10.2001, imp. Panella, Rv. 219948 in tema di deroghe all’esigenza del contraddittorio), assorbente è nel caso di specie la considerazione per la quale il ricorrente non impugnava a suo tempo il provvedimento di sospensione del termine di custodia cautelare del 22.3.2010, ma, presentata successiva istanza di scarcerazione, interponeva avverso l’ordinanza in data 18.10.2010, con la quale la Corte d’Appello di Palermo rigettava detta istanza, l’atto di appello la cui reiezione dava luogo al ricorso oggi esaminato. L’ordinanza di sospensione del termine è invero autonomamente appellabile ai sensi dell’art. 304 cod. proc. pen., comma 1; e, come questa Corte ha avuto infatti già occasione di affermare (Sez. 5, n. 8438 del 23.1.2007, imp. Manzi, Rv. 236256), il mancato esercizio di tale facoltà di impugnazione preclude all’interessato la possibilità di rimettere in discussione le ragioni poste a sostegno della predetta ordinanza, in quanto riferite ad un giudizio prognostico non sindacabile in sede successiva.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

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