T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 22-04-2011, n. 681 Liste elettorali Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Per le elezioni comunali del Comune di Castagnaro che devono svolgersi il 15 e 16 maggio 2011, si è presentata anche la lista "Progresso e Futuro".

Con deliberazione della VII commissione elettorale circondariale di Legnago n. 25 del 16 aprile 2011, la lista non è stata ammessa perché le sottoscrizioni degli elettori che l’hanno presentata sono contenute su fogli mobili uniti ai due fogli contenenti gli elementi prescritti dalla legge da un punto metallico senza ulteriori formalità o altri elementi di congiunzione.

Con il ricorso in epigrafe i Sig. I.G. e la Sig.ra S.G. promotori della sottoscrizione, impugnano l’esclusione sostenendo che le formalità seguite appaiono sufficienti a garantire la sicura riferibilità delle firme alla lista.

La VII commissione elettorale circondariale di Legnago si è costituita in giudizio depositando una memoria con la quale sottolinea la necessità, qualora i fogli siano solamente spillati, che sia presente un qualche segno di congiunzione inequivoco, quale un timbro o una sigla.

Il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.

L’art. 28, comma 4, della del DPR 16 maggio 1960, n. 570, stabilisce che "i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonchè il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53".

Va premesso che la giurisprudenza ha escluso che le formalità previste dall’art. 28 del DPR 16 maggio 1960, n. 570 possano essere comprese nella categoria giuridica delle cc.dd. "forme sostanziali" che non ammettono equipollenti, posto che il loro scopo è quello di permettere un celere controllo della "regolarità estrinseca" delle candidature, ed è pertanto applicabile alle formalità delle sottoscrizioni degli elettori presentatori delle liste, il principio di strumentalità delle forme (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 81; id. 24 agosto 2010, n. 5925; id. 28 novembre 2008 n. 5911; id. 17 settembre 2008 n. 4373; id. 7 novembre 2006, n. 6545)

Conseguentemente non è stato ritenuto necessario che i moduli debbano contenere in ogni pagina anche l’indicazione dei candidati, del simbolo o della lista, ed è stato ammesso che tali elementi possano essere richiamati attraverso scritte non equivocabili (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. II, 14 giugno 2010, n. 14237).

Nel caso di specie vi sono una pluralità di elementi che nel loro insieme appaiono idonei a collegare le firme apposte in favore della specifica lista.

Infatti in testa ad ogni foglio ove sono apposte le firme, è indicato il nominativo del Sig. I.G. quale promotore della raccolta delle firme, e ciò costituisce per ciascun sottoscrittore un elemento riconoscibile di collegamento alla lista, i fogli sono spillati a quelli recanti il contrassegno della lista e il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati e vi è l’attestazione del Segretario comunale (cfr. doc. 6 allegato al ricorso) e del soggetto che ha autenticato le firme in calce alle stesse (cfr. doc. 5 allegato al ricorso) che i fogli erano pinzati in modo da costituire un unico plico sia la momento della consegna che dell’apposizione delle firme.

Orbene, ritiene il Collegio che in tale contesto emergano sufficienti elementi idonei a far desumere che ci fosse consapevolezza da parte dei sottoscrittori di ciò che stavano firmando, e in definitiva il ricorso deve essere accolto.

L’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci giustifica tuttavia l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e riammette la lista "Progresso e Futuro" al procedimento per le elezioni comunali.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *