T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 22-04-2011, n. 680 Elezioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.premesso che il ricorrente, nella sua qualità di delegato di lista della Lega Nord -Liga Veneta, ritiene, in via preliminare, che la impugnazione in via immediata di un provvedimento di ammissione di una lista sia ammissibile "ai sensi e per gli effetti di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 129 cod.proc. amm. ". A sostegno della conclusione suindicata il ricorrente estrae alcuni passaggi motivazionali dalla sentenza additiva di accoglimento n. 236 del 7 luglio 2010 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 – undecies del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall’art. 2 della l. n. 1147/66, nella parte in cui escludeva la possibilità di un’autonoma impugnazione degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti. Nel ricorso si rimarca, in particolare, che, secondo la Corte costituzionale, "la posticipazione dell’impugnabilità degli atti di esclusione di liste o candidati ad un momento successivo allo svolgimento delle elezioni preclude la possibilità di una tutela giurisdizionale efficace e tempestiva delle situazioni soggettive immediatamente lese dai predetti atti, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 Cost., (e che) una simile compressione della tutela giurisdizionale non può trovare giustificazione nelle peculiari esigenze di interesse pubblico che caratterizzano il procedimento in materia elettorale, (essendo) necessario distinguere tra procedimento preparatorio alle elezioni, nel quale è inclusa la fase dell’ammissione di liste o di candidati, e procedimento elettorale, comprendente le operazioni elettorali e la successiva proclamazione degli eletti. Gli atti relativi al procedimento preparatorio alle elezioni, come l’esclusione di liste o di candidati, debbono poter essere impugnati immediatamente, al fine di assicurare la piena tutela giurisdizionale, ivi inclusa quella cautelare, garantita dagli artt. 24 e 113 Cost….". La Corte ha soggiunto che lo schema di Codice del processo amministrativo trasmesso alla Camera dei deputati il 30 aprile 2010, sulla base della delega legislativa di cui all’art. 44 della l. n. 69/09, prevede, da un lato, l’abrogazione dell’art. 83undecies del d.P.R. n. 570 del 1960 (All. 4, art. 2, comma 1, lett. b), e, dall’altro, la possibilità di impugnare immediatamente l’ammissione o la esclusione delle liste elettorali, senza attendere la proclamazione degli eletti (art. 129). Lo schema dell’art. 129 C.p.a. è stato quindi ritenuto legittimo e conforme alla Costituzione dalla Corte nel suo contenuto originario che ammetteva la possibilità di impugnare immediatamente tanto l’ammissione quanto l’esclusione delle liste elettorali". L’art. 129 cod. proc. amm., nel testo modificato in sede di approvazione definitiva -secondo cui la facoltà di impugnazione immediata riguarda i soli atti di esclusione di liste o di candidati, va quindi interpretato in senso costituzionalmente orientato nel senso che la tutela anticipata va estesa a tutti gli atti del procedimento elettorale preparatorio, inclusi i provvedimenti di ammissione delle liste e quelli relativi ai contrassegni e ai collegamenti e quindi a tutti gli atti concernenti l’esclusione, anche quelli che non la dispongono, giacchè il provvedimento che conclude la fase preparatoria, sia che si tratti di esclusione sia che si tratti di non esclusione, vale a dire di ammissione, è immediatamente lesivo di una situazione giuridica soggettiva e può produrre pregiudizi non altrimenti eliminabili dopo le elezioni. Rinviando il tutto a elezioni già svolte si incorre nel rischio di travolgere le elezioni nel caso di fondatezza del ricorso;

che, ciò premesso, il ricorrente espone:

che per consentire le elezioni amministrative indette per il 15 e 16 maggio 2011 in Chioggia (Venezia), comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, la XII Sottocommissione elettorale circondariale di Chioggia ha provveduto, in data 16 aprile 2011, all’esame delle liste e dei contrassegni delle liste partecipanti, esaminando anche la lista denominata "LEGA TODARO", distinta con il seguente contrassegno: "cerchio blu e bianco, con al centro, sullo sfondo bianco, leone alato di color giallo con contorni blu, con zampa appoggiata su libro aperto con la scritta "PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEVS". Sulla parte superiore del cerchio un segmento di colore blu con la scritta "LEGA" di colore bianco, sulla parte inferiore del cerchio un segmento di colore blu con la scritta "TODARO" di colore bianco, sottolineata, in parte, da banda tricolore";

che i delegati della lista Lega Nord -Liga Veneta hanno chiesto la ricusazione del contrassegno della lista della Lega Todaro in quanto molto simile a quello della Lega Nord -Liga Veneta e tale da indurre in errore e confondere l’elettore, dato che il contrassegno della Lega Nord -Liga Veneta contiene "Cerchio blu racchiudente guerriero con spada e scudo con impresso il Sole delle Alpi rapresentato da sei petali disposti all’interno di un secondo cerchio, verde come i petali, contornato nella parte superiore dalla scritta "LEGA NORD", il tutto di colore blu. Alla destra del guerriero è posizionato leone alato di colore giallo bordato di nero con libro aperto su cui è scritta la parola "PAXE’ in diagonale; sotto al leone alato, su due livelli ed in colore blu, sono scritte le parole LIGA VENETA. Nella parte inferiore del cerchio, inserita in settore blu, è la parola "BOSSI"di colore bianco";

che la XII Sottocommissione elettorale circondariale di Chioggia, con l’impugnato verbale n. 18 del 16 aprile 2011 ha però approvato la lista della Lega Todaro dei candidati per la formazione del Consiglio Comunale portante il contrassegno sopra descritto, ritenendo che esso "non appare confondibile coi contrassegni delle liste dello stesso Comune già approvate", e considerando anche "la richiesta di ricusazione del presente contrassegno presentata dai delegati della lista Lega Nord -Liga Veneta";

che ad avviso del ricorrente il contrassegno ammesso può facilmente essere confuso con quello notoriamente usato dal raggruppamento politico denominato LEGA NORD LIGA VENETA, da quasi trent’anni in tutte le consultazioni cui ha preso parte, rappresentando, il simbolo e la denominazione LEGA TODARO, una vera e propria "imitazione servile" della denominazione e del contrassegno utilizzati dalla Lega Nord – Liga Veneta;

che in particolare il ricorrente, nel rammentare che secondo quanto prevede l’art. 33, comma 1, lett. B) del d.P.R. n. 570/60 la Commissione ha l’obbligo di ricusare "i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l’elettore", sostiene che nella specie il contrassegno della LEGA TODARO sarebbe facilmente confondibile con il contrassegno della LEGA NORD LIGA VENETA in quanto il primo presenterebbe elementi pressoché identici ovvero facilmente confondibili con il simbolo utilizzato da quasi trenta anni dalla Lega Nord – Liga Veneta in tutte le consultazioni alle quali ha preso parte. Nel ricorso si fa presente che le notevoli somiglianze del contrassegno utilizzato dalla Lega Todaro riguarderebbero quelli che sono i profili di più immediato impatto visivo, sicché effettivamente si realizzerebbe quella potenzialità di inganno dell’elettore che avrebbe dovuto obbligare la Sottocommissione a ricusare il contrassegno e la relativa lista. Sotto un diverso profilo, l’impugnato verbale della Commissione sarebbe inoltre viziato anche sotto il profilo dell’insufficienza della motivazione, giacché la Commissione si sarebbe limitata ad affermare che il contrassegno "non appare confondibile" con i contrassegni delle liste già approvate, ma avrebbe omesso -in modo illegittimo- di indicare le ragioni e/o gli elementi in forza dei quali il simbolo della Lega Todaro si contraddistinguerebbe e si diversificherebbe rispetto a quello della Lega Nord – Liga Nord. Atteso che gli atti e le operazioni in materia elettorale rientrano nella giurisdizione amministrativa estesa al merito ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. b) del cod. proc. amm. si ritiene che il Tar possa disporre la "ricusazione" del contrassegno e della relativa lista elettorale ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. B) del d.P.R. n. 570/60 con sentenza in forma semplificata ex 129 cod. proc. amm.;

che Sandro B.T., nel costituirsi, in proprio e quale delegato della Lista Todaro, ha eccepito la inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 129 del cod. proc. amm. e, nel merito, ha insistito per il rigetto del ricorso;

2.- che la impugnazione in via immediata di un provvedimento di ammissione di una lista appare inammissibile alla luce di quanto dispone l’art. 129 cod. proc. amm., intitolato "giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali. L’art. 129, ai commi 1 e 2 dispone che:

(comma 1) "i provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali concernenti l’esclusione di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati, esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati";

(comma 2) "al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di cui al comma 1 è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti, ai sensi del Capo III del presente Titolo";

che la formulazione letterale del citato art. 129 rende evidente come la possibilità di impugnazione immediata riguardi esclusivamente i provvedimenti di esclusione di liste o di candidati. E infatti:

l’intitolazione dell’art. 129 si riferisce agli "atti di esclusione del procedimento preparatorio";

il comma 1 riguarda non tutti i "provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni" amministrative, ma soltanto quelli "concernenti l’esclusione di liste o candidati" e, nell’individuare i soggetti legittimati in via esclusiva alla impugnazione immediata anzidetta, viene fatto riferimento ai delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, ribadendosi in questa maniera rigorosa la delimitazione dei confini entro i quali è ammessa la impugnazione immediata degli atti del procedimento preparatorio;

dall’esame del comma 2 si ricava che l’impugnabilità immediata dei soli atti di esclusione del procedimento preparatorio costituisce peculiare disciplina derogatoria rispetto alla regola per la quale ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni amministrative, è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti;

che l’iter di formazione dell’art. 129 assume un rilievo non trascurabile dato che lo schema di c. p. a. trasmesso alla Camera dei deputati il 30 aprile 2010 prevedeva la possibilità di impugnare in via immediata "l’ammissione" o l’esclusione, senza attendere la proclamazione degli eletti. Senonché in sede di approvazione definitiva del cod. proc. amm. non si è inteso recepire l’osservazione della Commissione Affari Costituzionali della Camera "che avrebbe voluto estendere la tutela anticipata a tutti gli atti del procedimento elettorale preparatorio, inclusi i provvedimenti di ammissione delle liste e quelli relativi ai contrassegni e ai collegamenti";

che la disciplina differenziata prevista per i casi di impugnazione degli atti di esclusione rispetto alle fattispecie relative agli atti di ammissione di liste o di candidati potrebbe trovare una plausibile giustificazione nella diversa qualità e intensità dell’interesse fatto valere da colui che ricorre nelle diverse situazioni prospettate, nel senso che l’interesse del candidato (escluso) è quello di partecipare a una determinata consultazione elettorale, e una lesione immediata e diretta, correlata al carattere irrimediabile del pregiudizio fatto valere, deriva soltanto da un atto di esclusione, giacché lo svolgimento "medio tempore" delle elezioni comporterebbe la perdita della facoltà di partecipare alle elezioni nel medesimo contesto politico e ambientale degli altri partecipanti già eletti, mentre lo stesso non può dirsi per i casi di ammissione di liste o di candidati, dato che in queste ipotesi la mera partecipazione a una competizione elettorale non può essere ritenuta "a priori" dannosa, potendo risultare tale solo in seguito allo svolgimento delle elezioni;

3.che, nonostante il carattere decisivo delle considerazioni su esposte, se anche si fosse voluto consentire a una lettura dell’art. 129 cod. proc. amm. tale da far ritenere permessa una impugnazione in via immediata dell’atto di ammissione di una lista, il ricorso non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento, non sussistendo alcuna violazione dell’art. 33, comma 1, lett. B) del d.P.R. n. 570/60 atteso che:

il contrassegno utilizzato dalla lista Todaro non appare capace di confondere o comunque di indurre in errore l’elettore medio sulla identità del movimento, o raggruppamento politico, dal quale promana la lista, e non riproduce simboli, o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore;

tra i contrassegni della Lega Todaro e della Lega Nord sussistono numerosi e significativi elementi di diversificazione che l’elettore è in grado di percepire e che si concretano, come correttamente posto in rilievo dalla difesa del B.T., nel fatto che:

il simbolo della ricorrente reca, nella parte superiore, l’intera scritta di colore blu su sfondo bianco LEGA NORD, nella parte centrale la scritta LIGA VENETA e nella parte inferiore il nome BOSSI, mentre quella della controinteressata riporta, in colore bianco su sfondo blu, in alto la parola LEGA seguita, in basso, dal nome TODARO;

il simbolo della LEGA NORD appare individuabile in modo immediato anche per la inconfondibile raffigurazione del guerriero con spada e scudo e del sole delle alpi e, alla destra del guerriero, di un piccolo leone alato di colore giallo bordato di nero con libro aperto su cui è scritta la parole PAXE in diagonale, mentre la LISTA TODARO presenta, nella fascia centrale del simbolo, un grande leone alato di colore giallo con contorni blu, con zampa appoggiata su libro aperto con la scritta PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS;

non può rappresentare elemento di confondibilità l’utilizzo della parola LEGA dato anche che, nel caso della controinteressata, si tratta di componente lessicale del nome del raggruppamento politico (LEGA TODARO);

l’impatto visivo generato dal contrassegno della LISTA TODARO rende oltremodo difficile disorientare gli elettori della lista avversaria;

– in definitiva, non sussistono rischi di confondibilità tra i due simboli;

che in conclusione il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile ma che le spese e gli onorari della controversia possono essere compensati, attesa la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *