T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, Sent., 23-04-2011, n. 401 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso, i soggetti indicati in epigrafe, nelle loro rispettive qualità: i primi due di delegati e il terzo di candidato Sindaco della lista civica "Zocca e le sue frazioni – Uniti per un futuro migliore", che ha chiesto di partecipare alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Zocca e per la nomina del Sindaco che si terranno il giorno 15 maggio 2011, hanno impugnato il provvedimento con il quale la Sottocommissione elettorale circondariale di Vignola ha ricusato la suddetta lista civica per irregolarità formali, ai sensi degli artt. 28, comma 4, 32 e 33 del T.U. n. 570 del 1960. A sostegno dell’impugnativa, i ricorrenti rilevano l’illegittimità della gravata ricusazione, in quanto, nel caso di specie, anche in presenza di foglio mobile recante la sottoscrizione di n. 22 presentatori della lista, oltre al modello base contenente la sottoscrizione di altri 19 presentatori, la certezza, in ordine alla consapevole ed effettiva volontà dei sottoscrittori della lista elettorale, è riconducibile al fatto che l’autenticazione delle sottoscrizioni, da parte del pubblico ufficiale, resa di seguito e in calce unicamente al modello base, attesta in realtà che tutte le 41 sottoscrizioni della lista (19 del modello base + 22 del modello staccato) sono state apposte in favore della suddetta lista alla sua presenza.

Si sono costituiti in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocatura erariale, la Sottocommissione circondariale di Vignola e U.T.G. – Prefettura di Modena, in via preliminare eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardiva notificazione alla Prefettura di Modena e l’inammissibilità dello stesso sia per incompletezza del documento notificato a mezzo fax (mancante di alcuni fogli) sia per difetto di legittimazione passiva degli organi statali intimati.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 2011, la causa è stata chiamata e, quindi, dopo ampia discussione tra le parti, è stata trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Collegio osserva, in via preliminare ed esaustiva ai fini del decidere, che è fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, sollevata dall’Avvocatura erariale.

L’art. 129, comma 3, del Codice del Processo amministrativo stabilisce inequivocabilmente che il ricorso avverso la ricusazione della lista elettorale debba essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di gg. 3 previsto nel precedente comma 1, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati.

Ai sensi di quanto chiaramente dispone il già citato comma 1 dell’art. 129 del Codice, tale termine decadenziale di gg. 3 decorre dalla data di pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

Dagli atti di causa si rileva che il provvedimento impugnato è stato notificato agli odierni ricorrenti in data 17/4/2011 e che il ricorso è stato notificato via fax a U.T.G. – Prefettura di Modena, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria "ex lege", in data 21/4/2011 e, quindi, oltre il termine decadenziale di gg. 3 scadente il 20/4/2011.

Il Collegio osserva, in proposito, che a nulla rileva il fatto che il ricorso sia stato anche notificato alla Prefettura di Modena, presso la sede della stessa e tramite Posta Elettronica Certificata, il giorno 20/4/2011, in quanto nulla è mutato in ordine al domicilio "ex lege" delle amministrazioni statali presso l’Avvocatura dello Stato, ragione per cui l’unica notificazione valida rimane quella effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna.

Per completezza espositiva, si deve inoltre rilevare l’infondatezza del ricorso nel merito, dato che, nella specie, l’autenticazione delle firme dei presentatori è valida solo in riferimento ai 19 soggetti identificati nel modello base, in cui tale operazione risulta correttamente apposta in calce.

Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardiva notificazione dello stesso.

Condanna i ricorrenti, quale parte soccombente, al pagamento, in favore dell’Amministrazione Statale resistente, delle spese relative al giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di Euro. 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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