Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-04-2011, n. 2453 Liste elettorali Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che l’identità della sentenza appellata impone la riunione dei ricorsi in epigrafe specificati;

Rilevato che con il provvedimento impugnato in primo grado la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Avellino ha disposto la ricusazione della lista "Città Futura con G. D. F. Sindaco" in ragione della mancata incorporazione del contrassegno nel modello di cui al comma 4 dell’art. 28 del d.P.R., 16 maggio 1960, n. 570;

Rilevato che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da Clemente Tomasone e G. D. F., nelle rispettive qualità di presentatore della lista e di candidato Sindaco, avverso detto provvedimento di ricusazione;

Reputato che i ricorsi proposti dagli odierni appellanti, nella qualità di rappresentanti delle liste concorrenti, non meritano accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono;

Ritenuto, in punto di fatto, che dall’esame della documentazione in atti non si ricava la prova certa che, all’atto della sua consegna al segretario comunale del Comune di Serino, in data 16/4/2011, la dichiarazione di presentazione della lista in esame fosse priva del relativo contrassegno, evincendosi per contro elementi indiziari di segno opposto dalla circostanza che la ricevuta della lista rilasciata in tale data dal medesimo segretario non contiene soltanto la mera descrizione del contrassegno della lista di cui si discute (Cerchio recante all’interno una corona di stelle tricolori, sul lato la striscia arcobaleno e la scritta "Città futura con G. D. F. Sindaco") ma dà atto letteralmente della presentazione "di una lista recante il contrassegno…", indicando, tra i documenti allegati all’atto di presentazione della lista, alla lett. f), "il modello del contrassegno di lista in triplice esemplare",

Ritenuto altresì, in punto di diritto, che:

a) come più volte affermato anche da questa Sezione (11 gennaio 2011, n. 81; 24 agosto 2010, n. 5925; 28 novembre 2008 n. 5911; 17 settembre 2008 n. 4373; 7 novembre 2006, n. 6545), gli artt. 28, 32 e 33, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. "forme sostanziali" e dovendosi piuttosto fare applicazione del principio di "strumentalità delle forme" nel procedimento elettorale;

b) le disposizioni contenute negli articoli 28 e 32 del ricordato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, stabilendo fra l’altro che la firma dei sottoscrittori delle liste deve essere apposta su moduli recanti il contrassegno della lista, perseguono lo scopo di assicurare che i sottoscrittori abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare e della sua effettiva composizione;

c) lo scopo perseguito, in particolare, dall’art. 28, comma 4, dalla normativa in esame deve allora ritenersi raggiunto anche qualora, pur in assenza della materiale incorporazione del contrassegno, in modo stabile ed indissolubile, nel documento di presentazione, sia nondimeno acclarata la piena consapevolezza dei firmatari in merito alla riferibilità della sottoscrizione ad una determinata lista con una specifica composizione (cfr. Cons. Stato, decisione n. 81/20011, cit., secondo cui la tesi della necessaria incorporazione del contrassegno "ha un carattere preminente formalistico, non è supportata da alcun elemento testuale ed in ogni caso mal si concilia con il ricordato principio di "strumentalità delle forme" in cui vanno inquadrati gli adempimenti formali di cui si discute, la cui ratio è quella di assicurare che i sottoscrittori abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare e della sua effettiva composizione");

d) nel caso di specie, la circostanziata descrizione del contrassegno, verbalizzata dal segretario comunale, con l’indicazione in seno al contrassegno medesimo del nome e del cognome del candidato Sindaco e la puntuale elencazione dei componenti della lista, con specificazione di data e luogo di nascita di ognuno, costituisce elemento sufficiente ed idoneo al raggiungimento dello scopo di dimostrare la piena ed inequivocabile conspaevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista interessata dalla loro volontà adesiva;

e) risulta quindi rispettata la ratio del citato art. 28, comma 4, d.p.r. n. 570 del 1960, così come è accertata la presentazione, ai sensi del comma 9 della medesima disposizione, in allegato al modello di che trattasi, del contrassegno in triplice esemplare che, in base alla disposizione in esame, può essere "anche figurato";

Ritenuto, quindi, che gli appelli non meritano accoglimento e che la peculiarità della questione e le oscillazioni interpretative registratesi in materia giustificano la compensazione delle spese anche con riferimento al presente grado di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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