Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 16320 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2004 ed inscritto al N.R.G. 6354 del 2004, S.N., assumendo di essere stato nominato erede universale, in forza di testamento olografo, di L.S.N., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno S.F.C. e S.M.L. per sentire, in via pregiudiziale, dichiarare falso un ulteriore testamento olografo del 17 aprile 2004, pubblicato dal notaio Branca il 18 giugno 2004, rep. N. 1403, con il quale il de cuius aveva favorito anche F.C. S. e S.M.L., nonchè B.P., e per sentire dichiarare la propria qualità di unico erede.

I convenuti si costituivano, resistendo.

Nelle more di tale giudizio, S.F.C. e M.L. S., con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2004, iscritto al NRG 6824 del 2004, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno S.N., chiedendo l’accertamento della conferma tacita del testamento olografo del 17 aprile 2004, con il quale il testatore aveva nominato eredi tutti e tre i nipoti diretti ed il B..

Con ordinanza in data 15 giugno 2005, il Giudice istruttore del Tribunale di Salerno disponeva la riunione dei due procedimenti.

Per la cassazione di questa ordinanza S.F.C. e S. M.L. hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., sulla base di un complesso motivo, con cui lamentano che l’ordinanza sia stata resa dal giudice del giudizio attribuito al Tribunale in composizione collegiale, sul rilievo che l’art. 281- novies cod. proc. civ. attribuisce il potere di riunione al giudice istruttore del giudizio attribuito al Tribunale in composizione monocratica.

Hanno resistito, con separati controricorsi, S.N. e B.P..

In prossimità dell’udienza i ricorrenti ed il controricorrente B. hanno depositato una memoria illustrativa.
Motivi della decisione

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata nella decisione del ricorso.

Il ricorso è – come eccepito dai controricorrenti – inammissibile.

Infatti, il provvedimento di riunione di più cause ha natura ordinatoria e non decisoria, ed è, conseguentemente, insuscettibile di impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass., Sez. 1^, 28 ottobre 1976, n. 3939; Cass., Sez. 2^, 20 luglio 2001, n. 9906; Cass., Sez. 3^, 27 maggio 2010, n. 12989).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna, i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida, per ciascuna parte controricorrente, in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *