Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-03-2011) 26-04-2011, n. 16364 Falsità ideologica in atti pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia in data 16.4.2004, la Corte d’Appello di Bari dichiarava fra l’altro non doversi procedere per prescrizione nei confronti di D.M. in ordine ai reati di cui agli artt. 479 e 640 c.p., contestati come commessi nel (OMISSIS) attestando il D., quale responsabile del reparto di ortopedia e traumatologia della Clinica (OMISSIS), nei prospetti relativi alle prestazioni effettuate in regime di convenzione, di aver eseguito interventi sanitari in realtà effettuati da altri medici in condizioni di incompatibilità, ed ottenendo per la clinica l’indebito conseguimento delle diarie corrisposte dalla Regione Puglia per i ricoveri.

Il ricorrente deduce carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell’imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente, posto che l’art. 129 c.p.p., impone l’assoluzione nel merito in presenza di una causa estintiva del reato nell’evidenza non solo della prova dell’innocenza dell’imputato, ma anche della carenza di prova della colpevolezza dello stesso, rileva l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove essa si limitava ad affermare la mancanza di tale evidenza per essere la decisione di primo grado immune da vizi sul punto, nel mentre con la stessa sentenza il D. veniva assolto nel merito dalle residue imputazioni di associazione a delinquere, falso e truffa, e l’omesso esame della circostanza, emergente già dalla sentenza di primo grado, per la quale dal sequestro delle cartelle cliniche sottoscritte dal D. risultava che i pazienti erano stati effettivamente ricoverati e dimessi il giorno seguente a quello del ricovero.

A questi argomenti il ricorrente aggiunge, con memoria presentata il 24.2.2011, il riferimento al risultare i prospetti delle prestazioni effettuate in regime di convenzione sottoscritti unicamente dal direttore sanitario D.P.G., e non anche dall’imputato.

Di ciò non vi era tuttavia alcuna menzione nei motivi di appello a suo tempo presentati, i quali si limitavano ad un generico richiamo alla corrispondenza fra i ricoveri e i dati riportati nelle cartelle cliniche; del tema, sul quale correttamente il giudice dell’appello non pronunciava in quanto non devoluto alla sua cognizione, non è pertanto consentito l’esame in questa sede (Sez. 1, n.2176 del 20.121993, imp. Etzi, Rv.196414).

Per il resto, posto che in presenza di una causa estintiva del reato l’ambito del controllo di legittimità è limitato alla constatazione dell’esistenza o meno delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p. (Sez. 5, n.4233 dell’11.11.2008, imp. Mazzamuto, Rv.242959), tale giudizio non può nel caso in esame che assumere segno negativo.

La decisione di primo grado, richiamata integralmente dalla sentenza impugnata, evidenziava infatti come lo stesso imputato ammettesse di aver esercitato in termini meramente formali le funzioni di responsabile del reparto, sottoscrivendo documenti relativi a pazienti a lui sconosciuti sottopostigli dal personale amministrativo, e di essere a conoscenza della situazione di incompatibilità dei medici S., L.F. e D.M.;

e come il D. risultasse altresì aver sottoscritto le cartelle cliniche dei ricoveri in base ai quali venivano redatti i prospetti per il conseguimento dei rimborsi. Tanto esclude che possa ritenersi manifestamente priva di sostegno probatorio l’ipotesi accusatoria del consapevole concorso dell’imputato nella formazione di prospetti attestanti prestazioni in realtà non rimborsabili in quanto svolte da medici in situazione di incompatibilità; e non consente pertanto di ravvisare gli estremi per una conclusione assolutoria.

Il ricorso deve quindi essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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