T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 26-04-2011, n. 361 liste elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con l’impugnato verbale n. 20/72 del 17.4.2011 la Commissione elettorale Circondariale di Latina non ha, tra l’altro, ammesso la candidatura del signor M.C. alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, che avrà luogo nei giorni 15 e 16 maggio 2011, sul rilievo che…"non è presente negli atti a corredo della lista la documentazione riguardante l’accettazione della candidatura a consigliere comunale e il relativo certificato di elettore";

Considerato che il ricorrente deduce l’illegittimità della esclusione, tenuto conto che la presenza dell’accettazione alla carica e del relativo certificato elettorale avrebbe potuto essere comprovata oltre che sulla base di elementi presuntivi certificati in sede di ricorso attraverso una certificazione del Comune di Cisterna di Latina attestante il rilascio di un certificato elettorale in data 15.4.2011, dagli atti precedentemente predisposti (cfr Ricevuta rilasciata dal Segretario Comunale in data 16.4.2011) e depositati;

Ritenuto che il ricorso non è fondato, atteso che l’ Articolo 33 del d.P.R. 16/05/1960 n. 570 dispone che "la Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:…..c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell’art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali"

che la suesposta conclusione è avvalorata anche dal prevalente orientamento giurisprudenziale là dove viene precisato che:…" tutti i candidati devono accettare espressamente la candidatura, di tal che deve ritenersi che la presentazione delle candidature mancante dell’ accettazione dei candidati sia manifestamente priva d’effetto, non potendo logicamente essere proposta all’elettorato l’elezione di soggetti che, in caso di vittoria, non intendono rivestire la carica, nè potendosi tale accettazione ricavare dagli atti predisposti dai sottoscrittori della lista medesima (cfr. T.A.R. Sardegna, 17 ottobre 2002, n. 1375)

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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