Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 16314 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di opposizione del 15 novembre 2002, D.A.M. conveniva, davanti al Giudice di Pace di Roma, il condominio di (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, per sentire revocato il decreto ingiuntivo, n. 10236 del 2002, emesso dal Giudice di Pace di Roma e con il quale si ingiungeva allo stesso il pagamento in favore del condominio della somma di Euro 744,35. L’opponente deduceva: a) che il condominio non aveva dato la prova delle somme richieste e soprattutto aveva sottaciuto che tale importo avrebbe riguardato delle sanzioni inflitte all’opponente dal condominio stesso riguardanti la sosta dei propri automezzi nell’area condominiale; b) che dall’ultimo verbale di assemblea del 20 marzo 2002 prodotto in sede monitoria ed afferente la gestione del 2002 non emergeva l’importo ingiunto.

Si costituiva il condominio contestando quanto dedotto dall’opponente.

Nel corso del giudizio veniva espletato interrogatorio formale dell’amministratore del condominio.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 39849 del 2004, rigettava la domanda dell’opponente e confermava il decreto ingiuntivo di cui in narrativa.

Il Giudice di Pace osservava che il decreto ingiuntivo opposto andava confermato perchè imponeva il pagamento di una somma che era stata regolarmente approvata con delibera del 20 marzo 2002 e che parte opponente non aveva impugnato. D’altra parte, la deliberazione che approva il rendiconto annuale dell’amministrazione può essere impugnata dai condomini assenti o dissenzienti nel termine stabilito dall’art. 1137 c.c., comma 3, non essendo consentito al singolo condomino di rimettere in discussione i provvedimenti adottati se non con la impugnazione della delibera.

La cassazione della sentenza n. 39849 del 2004 del Giudice di Pace di Roma, è stata chiesta da D.A.M. con ricorso affidato ad un motivo, illustrato con memoria. Il Condominio di (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore, ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo, D.A.M. lamenta la violazione di norme di diritto, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In via preliminare, il ricorrente precisa che, per quanto la sentenza impugnata, sia stata emessa dal Giudice di Pace ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 cod. proc. civ., essa è ricorribile per cassazione perchè il Giudice di Pace, a giudizio del ricorrente, avrebbe violato i principi informatori della materia. In particolare, secondo il ricorrente, il Giudice di Pace di Roma avrebbe errato per non aver tenuto conto dei principi informatori della materia, ovvero, per non aver tenuto conto che le norme del regolamento condominiale che stabiliscono sanzioni in misura eccedente l’importo previsto dall’art. 70 disp. att. c.c., erano da ritenere nulle. La somma "non superiore a L. cento", prevista a titolo di sanzione dall’art. 70 disp. att. c.c., non è mai stata rivalutata nè è suscettibile di rivalutazione, sicchè considerato che le L. 100 non hanno più un apprezzabile valore economico, la potestà punitiva del condominio deve attualmente ritenersi inesistente. In conclusione, ritiene il ricorrente, il Giudice di Pace non avrebbe potuto confermare il decreto ingiuntivo n. 10236 del 2002, emesso dal Giudice di pace di Roma e con il quale veniva ingiunto all’attuale ricorrente il pagamento di una somma di Euro 744,00, perchè parte di quell’importo era dovuto per sanzioni inflitte all’opponente dal condominio per sosta vietata nell’area condominiale senza il rispetto dell’art. 70 delle disp. att. c.c..

1.1.- Il ricorso proposto è inammissibile, perchè nell’ipotesi di specie la sentenza impugnata è stata emessa dal Giudice di Pace secondo equità ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 cod. proc. civ. e il richiamo ai principi informatori della materia, espresso dal ricorrente, non è pertinente.

1.2.- Va osservato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre v. S.U. 564/09, Cass. 7668/08, 7581/07, 6593/06, 7872/05, 5084/04) ed i dettami di quella Costituzionale (sent. n. 206/04), nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, la sentenza relativa ad un credito di importo inferiore ad Euro 1.100,00, e pronunciata secondo equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, è ricorribile in cassazione non soltanto per errores in procedendo, ma anche per violazione di norme costituzionali, comunitarie, o di altre norme di diritto, soltanto se riguardanti principi informatori della materia, o infine carenze assolute, per mancanza totale o mera apparenza della motivazione.

1.3.- I principi informatori della materia sono stati individuati da questa Corte (sent. 17 gennaio 2005, n. 743) nei principi ai quali il legislatore si ispira nel porre una determinata regola: questi differiscono dai principi regolatori della materia che vincolavano il Giudice conciliatore poichè, mentre il conciliatore doveva osservare le regole fondamentali del rapporto traendoli dal complesso di norme preesistenti con le quali il legislatore lo aveva disciplinato, il giudice di Pace non deve osservare una regola equitativa, tratta dalla disciplina dettata in concreto, ma deve solo curare che essa non contrasti con i principi cui si è ispirato il legislatore nel dettare una determinata disciplina.

Il rispetto dei principi informatori non vincola perciò il Giudice di Pace all’osservanza di una regola ricavabile dal sistema ma costituisce unicamente un limite al giudizio di equità al fine di evitare qualsiasi sconfinamento nell’arbitrio.

1.4.- Nell’ipotesi di specie il Giudice di Pace non ha applicato una norma in contrasto con un principio ispiratore della materia condominiale, perchè ha semplicemente rilevato che il pagamento richiesto all’attuale ricorrente dal condominio – e per il quale era stato anche emesso decreto ingiuntivo – trovava ragion d’essere nella delibera condominale del 20 marzo 2002, con la quale l’assemblea condominiale aveva approvato il consuntivo 2001. Per altro, rilevava il Giudice di Pace, – l’opponente, attuale ricorrente, non aveva impugnato la delibera assembleare nei modi previsti dalla legge ma non aveva, neppure contestato il bilancio consuntivo 2001 alla voce in questione al momento della deliberazione, considerato che il consuntivo 2001 era stato approvato all’unanimità. 1.5.- Per altro, ammesso pure che la delibera condominiale cui è riconducibile il debito dell’attuale ricorrente avesse compiuto un calcolo errato in ordine all’ammontare della somma richiesta a titolo di sanzione essa presenterebbe un vizio che poteva e doveva essere fatto valere nelle sedi opportune mediante l’impugnazione della delibera stessa che – come ha riscontrato il Giudice di Pace – non è stata effettuata, per la ragione assorbente che quel vizio non comportava la nullità della delibera ma semplicemente l’annullabilità. 1.6.- Di più, l’art. 70 disp. att. cod. civ., cui fa riferimento il ricorrente non esprime un principio ispiratore della materia condominiale ma piuttosto una disposizione precettiva, con sola efficacia interna nell’ambito condominiale.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, così come verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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