T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 26-04-2011, n. 3582 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Che con il ricorso in epigrafe l’A. S.p.a. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, l’ordinanza n. 126 del 4.04.2003 emessa del Sindaco del Comune di Velletri, con cui le veniva ordinato dì eseguire la disinfestazione mediante il taglio della vegetazione infestata e l’eliminazione con gli opportuni mezzi degli insetti litofagi nell’area circostante le piante site in Velletri, Via Appia Sud, direzione Cisterna (LT) n. 190, nel termine di 15 giorni dalla notifica del

Provvedimento;

2 – Che la ricorrente deduce la violazione dell’art. 14 del D.lgs. 22/97, dell’art. 54 del D.lgs. 267/00, del D.M. 17.04.1998, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 8.08.2001 n. 497, ed inoltre il vizio di eccesso di potere, per carenza del presupposto della colpa e dei presupposti di urgenza e pericolosità per la salute e l’incolumità pubblica necessari per l’adozione del provvedimento in esame, nonché di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e inesistenza dei presupposti, ed infine, sotto il profilo procedurale, per violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 5, 7, 8 l. 241/1990;

3 – Che l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, preliminarmente deduce la improcedibilità del ricorso e della correlata istanza di sospensione in ragione della intervenuta esecuzione del provvedimento da parte della ricorrente, che peraltro obietta di avervi dato ottemperanza con riserva di far valere le proprie ragioni;

4 – Che l’eccezione deve essere disattesa, in quanto per costante giurisprudenza l’ottemperanza "forzosa" ad un atto imperativo non determina la sopravvenuta carenza d’interesse a far valere la sua illegittimità, anche ai fini di eventuali richieste di risarcimento del danno;

5 – Che, secondo la difesa dell’Amministrazione, il provvedimento impugnato è stato correttamente adottato dal Sindaco nell’ambito delle competenze e delle funzioni attribuite allo stesso ex artt, 50 e 54 D.Lgs, 267/2000, al fine di tutelare la incolumità pubblica e privata, essendo la vegetazione esistente nella zona interessata infestata dai perniciosi insetti litofagi, e dovendosi provvedere con la necessaria urgenza alla eliminazione degli stessi impedendone la inevitabile proliferazione correlata

alla stagione in corso;

6 – Che, prosegue il Comune, come ribadito dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 188/2003, la presenza endemica e fortemente aggressiva delle c.d, processionarie del pino, rappresentando un grave pericolo non solo fitosanitario, ma anche per la salute umana ed animale, obbliga tutti i soggetti proprietari o conduttori alla adozione di misure per la lotta al parassita;

7 – Che il Comune di Velletri riferisce poi che aveva già adottato un provvedimento a valenza generale ed indifferenziata, semplicemente richiamato dalla successiva ordinanza indirizzata all’A., per intimare ai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di terreni nei quali si trovavano alberi, di controllare lo stato delle piante e, in caso di infestazione da processionarie, di procedere alla disinfestazione. Pertanto, conclude il Comune, del tutto legittimo si appalesa il provvedimento impugnato, laddove la situazione dì pericolosità evidenziata dai privati, relativa alla presenza di processionarie sulla vegetazione esistente lungo le banchine poste ai lati della S.S. Appia in custodia all’A. e derivante dalla presumibile omissione delle misure prescritte, rendeva maggiormente necessario ed indilazionabile l’intervento di disinfezione;

8 – Che a giudizio del Collegio le censure dedotte non sono fondate nel merito;

9 – Che non possono, in primo luogo, essere accolte le censure riferite alla mancanza di legittimazione passiva della ricorrente poiché non proprietaria dell’area di sedime della strada pubblica, in quanto l’affidamento della gestione e del mantenimento della viabilità nazionale e delle aree ad essa dedicate la rende naturalmente ed inevitabilmente responsabile per l’adozione delle relative misure di tutela della pubblica sanità, ivi incluse le misure previste dalla normativa e dai provvedimenti in esame con riferimento al contrasto della c.d. processionaria del pino;

10 – Che neppure risultano fondate le ulteriori censure concernenti la violazione di legge e l’eccesso di potere per diletto di istruttoria e per mancanza dei presupposti di urgenza e di pericolosità per la salute e i’incolumità pubblica, in quanto l’ordinanza sindacale impugnata risulta essere stata correttamente adottata per fronteggiare una situazione eccezionale ed imprevedibile di immediato pericolo per la pubblica incolumità, quale prevista e definita dalle disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino periodicamente emanate dal Presidente della Giunta regionale del Lazio sulla scorta delle disposizioni generali dettate con D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Forestali.

In particolare, viene in rilievo il D.M. 17 aprile 1998, non puntualmente impugnato dalla ricorrente quanto alla sua palese irragionevolezza o manifesta ingiustizia, che prevede controlli annuali dei Servizi fitosanitari coadiuvati dal Corpo Forestale dello Stato, per individuare aree a rischio per le quali il Presidente della Giunta regionale deve disporre misure di intervento e lotta obbligatorie, nonché i Decreti del Presidente della Giunta regionale del Lazio nn. 497/2001 e 188/2003, ugualmente non puntualmente impugnati dalla ricorrente quanto alla loro palese irragionevolezza o manifesta ingiustizia, che hanno disposto tali misure prescrivendo, fra l’altro, che i proprietari o conduttori di terreni pubblici o privati in cui si trovano piante infestate dalla processionaria del pino sono obbligati a fare la disinfestazione a proprie spese e sotto la propria responsabilità civile e penale, ed inoltre che sono comunque obbligati ad eseguire la lotta alla processionaria a proprie spese e sotto la propria responsabilità civile e penale i proprietari o conduttori di terreni posti in zone frequentate dall’uomo e dagli animali qualora in essi si trovino piante infestate, disciplinando poi le modalità secondo cui eseguire la disinfestazione;

La stessa disciplina in esame prevede anche che il Servizio fitosanitario regionale provvede inoltre a comunicare la presenza della processionaria al sindaco, che quindi ha legittimamente posto in essere l’impugnata ordinanza nell’ambito dei propri poteri d’urgenza, né appare incongruo il riferimento dell’ordinanza alla disciplina sui rifiuti, considerati i pesanti riflessi derivanti dalla necessità di smaltire correttamente, quali rifiuti speciali o tossici e nocivi, le piante e parti di piante abbattute, le carcasse degli insetti distrutti ed i residui ed i contenitori dei prodotti utilizzati a tal fine;

11 – Che, infine, neppure possono essere condivise le censure che contestano la legittimità dell’atto impugnato in relazione ad aspetti procedurali, considerato che le ragioni di necessità ed urgenza sopra evidenziate, come certificate dai citati provvedimenti, non impugnati sul punto, rendevano certamente legittimo il ricorso ad un provvedimento necessitato ed urgente, per il quale la eventuale violazione delle norme sulla motivazione e sulla partecipazione procedimentale non assume comunque rilievo decisivo, stante il carattere necessitato e vincolato dello stesso provvedimento alla stregua dei predetti atti generali;

12 – Che, conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, e che le spese devono seguire la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune intimato, delle spese di giudizio, quantificate in Euro duemila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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