T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 26-04-2011, n. 3581 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che la società ricorrente impugna l’atto meglio individuato in epigrafe, adottato dall’Amministrazione resistente per la repressione di un abuso edilizio;

Che, al riguardo, si deduce la sussistenza di plurimi vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili sintomatici;

Che entrambe le parti hanno ribadito le rispettive posizioni con proprie memorie in vista dell’udienza di merito;

Che, considerata la modestia e la evidente natura pertinenziale della tettoia oggetto dell’ordine di demolizione impugnato, ed in relazione alle deduzioni di parte ricorrente secondo cui per il medesimo manufatto era già stata proposta rituale domanda di condono edilizio, con sentenza non definitiva n. 32852/2010 questa Sezione ha chiesto al Comune intimato una relazione circa l’eventuale intervenuto rilascio di un titolo in sanatoria nelle more del giudizio, nonché circa la piena coincidenza fra la eventuale sanatoria ed il manufatto sanzionato con il provvedimento impugnato;

Che il Comune, in adempimento del predetto incombente istruttorio, ha evidenziato una domanda di condono, prot. n. 87/44799, composta da 47 sottoabusi siti alla Via del Mandrione, corrispondenti a vari numeri civici. Nella fattispecie in oggetto il sottoabuso 24 corrisponde ad un abuso sito in Via del Mandrione 61, relativo ad un capannone ad uso commerciale di mq 98.58, per il quale è ancora aperta l’istruttoria. Agli atti risulta da accertamenti di disciplina edilizia, risulta inoltre il sopralluogo del IX Gruppo dei Vigili Urbani relativo all’anno 1986,che constatava "’l’accorpamento di due capannoni mediante abbattimento di due muri perimetrali, eliminazione di due locali adibiti a bagni e spogliatoi: creazione di una tettoia con struttura in ferro e copertura in ondulato plastico, a copertura dello spazio intercluso tra i due capannoni". Successivamente l’istante produceva atto notorio prot. 12392 del 15/2/90 ad integrazione della domanda di condono con relativa documentazione, prot. n. 00/46587, relativa ad un abuso in tipologia 7 attività commerciale avente per oggetto la variazione di prospetto e l’ampliamento del passo carrabile;

Che con successiva memoria la ricorrente ha evidenziato il permanere di un proprio interesse alla definizione del giudizio, stante la controversia circa la riconducibilità del manufatto a quello oggetto di domanda di condono;

Che dalla predetta istruttoria risultano confermate le deduzioni di parte ricorrente circa la preesistenza del manufatto all’intervento di riparazione nel corso del quale era intervenuto il sopralluogo dei Vigili, che avevano dunque erroneamente presupposto una nuova attività edificatoria;

Che ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato, già sospeso da questo Tribunale, che non essendo stato revocato in autotutela dall’amministrazione in relazione all’esame del più complessivo condono deve essere annullato da questo giudice;

Che il ricorso deve quindi essere accolto, e che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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